• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan;
2) La società A.D. Vis Pretola Calcio,
per rispondere:
“1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro Selva, calciatore
tesserato per la società Castiglionese Macchie in occasione della gara del Campionato Provinciale
Juniores Girone B del 26/03/2011 tra la Vis Pretola calcio e la Castiglionese macchie,
contravvenendo cosi ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché della violazione dell’art.1,
comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli
Organi della giustizia sportiva;
2) la seconda della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità
oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan;
2) La società A.D. Vis Pretola Calcio,
per rispondere:
“1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro Selva, calciatore
tesserato per la società Castiglionese Macchie in occasione della gara del Campionato Provinciale
Juniores Girone B del 26/03/2011 tra la Vis Pretola calcio e la Castiglionese macchie,
contravvenendo cosi ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché della violazione dell’art.1,
comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli
Organi della giustizia sportiva;
2) la seconda della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità
oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 30 aprile 2012, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore
Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sig. Dufi Xhulyano, Namxa
Dorjan e la società AD Vis Pretola per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.
All’udienza di trattazione del 26/7/2012, ore 18:45, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra la società AD Vis
Pretola e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di
Giustizia Sportiva come da separato verbale e cioè con l’inflizione dell’ammenda di euro 700,00
nei confronti della Società AD Vis Pretola.
Quanto ai calciatori Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan, la Commissione ritiene sussistenti i fatti
addebitati e congrua la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara richiesta dal
rappresentante della Procura Federale.
Per quanto riguarda la richiesta di patteggiamento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e
congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura
concordata di cui all’art.23 C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti:
•della Società AD Vis Pretola dell’ammenda di euro 700,00;
•dei calciatori Dufi Xhulyano, Namxa Dorjan la sanzione della squalifica per sette giornate
effettive di gara.
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Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan;
2) La società A.D. Vis Pretola Calcio,
per rispondere:
“1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro Selva, calciatore
tesserato per la società Castiglionese Macchie in occasione della gara del Campionato Provinciale
Juniores Girone B del 26/03/2011 tra la Vis Pretola calcio e la Castiglionese macchie,
contravvenendo cosi ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché della violazione dell’art.1,
comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli
Organi della giustizia sportiva;
2) la seconda della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità
oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati."