COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan; 2) La società A.D. Vis Pretola Calcio, per rispondere: “1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro Selva, calciatore tesserato per la società Castiglionese Macchie in occasione della gara del Campionato Provinciale Juniores Girone B del 26/03/2011 tra la Vis Pretola calcio e la Castiglionese macchie, contravvenendo cosi ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché della violazione dell’art.1, comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva; 2) la seconda della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan; 2) La società A.D. Vis Pretola Calcio, per rispondere: “1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro Selva, calciatore tesserato per la società Castiglionese Macchie in occasione della gara del Campionato Provinciale Juniores Girone B del 26/03/2011 tra la Vis Pretola calcio e la Castiglionese macchie, contravvenendo cosi ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché della violazione dell’art.1, comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva; 2) la seconda della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 30 aprile 2012, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sig. Dufi Xhulyano, Namxa Dorjan e la società AD Vis Pretola per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/7/2012, ore 18:45, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra la società AD Vis Pretola e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da separato verbale e cioè con l’inflizione dell’ammenda di euro 700,00 nei confronti della Società AD Vis Pretola. Quanto ai calciatori Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan, la Commissione ritiene sussistenti i fatti addebitati e congrua la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara richiesta dal rappresentante della Procura Federale. Per quanto riguarda la richiesta di patteggiamento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti: •della Società AD Vis Pretola dell’ammenda di euro 700,00; •dei calciatori Dufi Xhulyano, Namxa Dorjan la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it