COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Vincenzo Di Bonito, calciatore attualmente tesserato in prestito per la società A.C.D. Trasimeno; 2) Sig. Giuliano Stamponi, Presidente della società ASD Castiglionese Macchie; 3) La società ASD Castiglionese Macchie. per rispondere: “1) il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 14/04/2012 una gara nelle file della società ASD Castiglionese Macchie senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma tesserato per un’altra società come descritto nella parte motiva; 2) il sig. Giuliano Stamponi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e consegnato all’arbitro in data 14/04/2012 una distinta gara in di dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Vincenzo Di Bonito non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva; 3) la società ASD Castiglionese Macchie per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Sigillo – Castiglionese macchie del 14/04/2012 valevole per il Campionato Juniores Provinciali, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Vincenzo Di Bonito, calciatore attualmente tesserato in prestito per la società A.C.D. Trasimeno; 2) Sig. Giuliano Stamponi, Presidente della società ASD Castiglionese Macchie; 3) La società ASD Castiglionese Macchie. per rispondere: “1) il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 14/04/2012 una gara nelle file della società ASD Castiglionese Macchie senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma tesserato per un’altra società come descritto nella parte motiva; 2) il sig. Giuliano Stamponi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e consegnato all’arbitro in data 14/04/2012 una distinta gara in di dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Vincenzo Di Bonito non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva; 3) la società ASD Castiglionese Macchie per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Sigillo – Castiglionese macchie del 14/04/2012 valevole per il Campionato Juniores Provinciali, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 28 maggio 2012, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Vincenzo Di Bonito, il Sig. Giuliano Stamponi e la società ASD Castiglionese Macchie per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/7/2012, ore 18:30, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra la società ASD Castiglionese Macchie, Giuliano Stamponi e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da separati verbali e cioè con l’inflizione di due mesi di inibizione al Sig. Giuliano Stamponi e dell’ammenda di euro 534,00 nei confronti della Società ASD Castiglionese Macchie. Quanto al calciatore Vincenzo Di Bonito, la Commissione ritiene sussistenti i fatti addebitati e congrua la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara richiesta dal rappresentante della Procura Federale. Per quanto riguarda le richieste di patteggiamento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti: •di Giuliano Stamponi l’inibizione di due mesi ; •della Società A.S.D. Castiglionese Macchie dell’ammenda di euro 534,00; •del calciatore Vincenzo Di Bonito la sanzione della squalifica per una giornata di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it