COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Vincenzo Di Bonito, calciatore attualmente tesserato in prestito per la società A.C.D. Trasimeno; 2) Sig. Giuliano Stamponi, Presidente della società ASD Castiglionese Macchie; 3) La società ASD Castiglionese Macchie. per rispondere: “1) il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 14/04/2012 una gara nelle file della società ASD Castiglionese Macchie senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma tesserato per un’altra società come descritto nella parte motiva; 2) il sig. Giuliano Stamponi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e consegnato all’arbitro in data 14/04/2012 una distinta gara in di dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Vincenzo Di Bonito non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva; 3) la società ASD Castiglionese Macchie per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Sigillo – Castiglionese macchie del 14/04/2012 valevole per il Campionato Juniores Provinciali, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.
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