COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 12/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI RICCIUTO INCORONATA, DE LUCA NICANDRO E ALFIERI GIOVANNI
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 3 del 12/07/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI RICCIUTO INCORONATA, DE LUCA
NICANDRO E ALFIERI GIOVANNI
Con atto n. 8252/27 pf 11-12/MS/vdb del 17 maggio 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a
questa Commissione Disciplinare Territoriale la sig.ra RICCIUTO Incoronata, il Sig. DE LUCA
Nicandro ed il Sig. ALFIERI Giovanni: la prima ed il secondo: per violazione dei doveri di
osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di
cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. avendo designato alla direzione di molteplici gare di vari campionati
il Sig. Giovanni Alfieri, Arbitro Effettivo che, per aver intrattenuto rapporti di natura imprenditoriale e
commerciale con società calcistiche affiliate alla F.I.G.C. nonché con il C.R.A. Molise, versava e
versa in evidente stato di incompatibilità con le funzioni di Arbitro; il terzo: per violazione dei doveri
di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di
cui all'art. 1, comma, 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 40, commi 1, 2 e 4, lett. c), del
Regolamento A.I.A., per aver intrattenuto rapporti di natura imprenditoriale e commerciale con
società calcistiche affiliate alla F.I.G.C. nonché con il C.R.A. Molise.
La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura
Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento, con la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele
per la Procura Federale e dei Sigg. De Luca Nicandro, Alfieri Giovanni, l'Avv. Di Pietro Claudio per
delega, depositata, della deferita sig.a Ricciuto Incoronata, nonché dell'Avv. Fede Alessandro, che
assiste Alfieri Giovanni.
Prima dell'inizio della trattazione viene depositato accordo ex artt. 23 e 24 C.G.S. sottoscritto tra il
deferito De Luca Nicandro e la Procura Federale, che riporta la sanzione concordata di mesi uno e
giorni dieci di inibizione e, altro, accordo ex artt. 23 e 24 C.G.S. sottoscritto tra il deferito Alfieri
Giovanni e la Procura Federale, che riporta la sanzione concordata di mesi dieci e giorni venti di
inibizione. La C.D. si riserva la decisione sui due accordi depositati e procede alla trattazione del
deferimento a carico di Ricciuto Incoronata.
La Procura Federale provvede ad illustrare gli elementi oggetto del deferimento e conclude con la
richiesta di riconoscere la responsabilità della deferita applicando ad essa la sanzione della
inibizione per mesi sei.
L'Avv. Di Pietro Claudio per la medesima deferita eccepisce il difetto di giurisdizione della C.D. sui
fatti contestati, per cui richiede la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale competente per
l'attività istruttoria sui fatti contestati. Richiede, nel merito ed in subordine, il proscioglimento della
deferita. La Procura Federale insiste per la giurisdizione di questa Commissione e, nel merito, per
il riconoscimento della responsabilità della deferita con l'applicazione a suo carico della sanzione
sopra indicata.
La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, letti gli atti del deferimento osserva:
la deferita sig.ra Ricciuto Incoronata, nello svolgimento della propria attività difensiva, ha
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della C.D. della FIGC-CRM, innanzi alla quale la
medesima è stata deferita dalla competente Procura Federale, ritenendo di dover essere
sottoposta alla c.d. giurisdizione domestica dell’A.I.A. ed invocando in proposito specifiche
precedenti decisioni di questa Commissione.
L’eccezione non è fondata per le motivazioni che seguono.
Questa Commissione, come peraltro già osservato dalla difesa della deferita, ha già avuto
occasione di puntualizzare che gli Organi di giustizia sportiva hanno piena cognizione ai sensi
dell’art. 33, 6° comma, dello Statuto Federale sull a condotta dei tesserati in generale.
Specificamente, poi, per gli associati all’AIA, il precedente art. 32, al comma 7, prevede che essi
sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC.
L’art. 33, 6° comma, cit. consente altresì la previ sione di organi disciplinari “per specifiche
categorie di tesserati” e “unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie”.
Con riguardo alla categoria “ufficiali di gara”, organizzati nell’AIA, l’art. 32, comma 7, dello Statuto
FIGC prevede che “il regolamento dell’AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica”.
Tale Regolamento all’art. 3 recepisce le richiamate norme statutarie ed in particolare al comma 1
ribadisce che “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva
della FIGC per le violazioni delle norme federali” ed al comma 2 stabilisce che gli arbitri “sono
invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per violazione agli obblighi associativi
specificatamente disciplinati dall’art 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la
violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri
tesserati o società della FIGC”.
Dall’esame comparato delle norme richiamate deve inferirsi che la regola generale, secondo la
quale sussiste la giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva della FIGC in ordine alle
violazioni commesse da tutti i tesserati, subisce (nei limiti precisati dalla disciplina vigente) una
deroga, solo ove oggetto del giudizio sia la violazione dell’art. 40, commi 3° e 4°, Regol. A.I.A.
Se così è, dunque, la c.d. giurisdizione domestica dell’A.I.A. attiene unicamente a condotte poste
in essere dai soli “arbitri” e non indiscriminatamente da tutti gli associati A.I.A.
Depone in tal senso una serie di argomentazioni e segnatamente: l’art. 40 Regolamento A.I.A.,
espressamente richiamato dall’art. 3 che lo precede, laddove si stabilisce la materia devoluta alla
giurisdizione domestica, è inserito nel “Titolo V – Gli Arbitri”; è rubricato “Doveri degli arbitri” e
contiene ai commi 3 e 4 (la cui violazione, cioè, costituisce materia attribuita alla giurisdizione
domestica) una serie di obblighi e divieti inerenti a condotte riconducibili ad attività tipiche degli
arbitri e non quindi, in generale, a tutti gli associati. A titolo meramente esemplificativo si
considerino gli obblighi contenuti nelle lettere m), n), o) ed s), che attengono ai rapporti tra gli
arbitri e l’Organo Tecnico, dai quali si evince che destinatari delle relative prescrizioni, come di
tutte le altre contenute nei citati commi 3 e 4 dell’art. 40 Regolamento A.I.A., siano esclusivamente
gli arbitri. Del resto, tanto le norme dello Statuto Federale, quanto il Regolamento A.I.A.,
allorquando hanno inteso estendere la relativa disciplina, oltre che agli arbitri, anche ad altri
associati tesserati, normalmente fanno ricorso al termine “associati” (come ad es. avviene nel già
citato art. 32, comma 7, dello Statuto). Poiché nella fattispecie la sig.ra Ricciuto Incoronata è stata
deferita nella sua qualità di vice presidente del C.R.A. Molise, sussiste la giurisdizione di questa
Commissione in ordine al suddetto deferimento.
Nel merito, i fatti oggetto del deferimento risultano ampiamente provati.
Dai tabulati allegati agli atti del procedimento è emerso che la deferita ha designato nella stagione
2010-2011 il sig. Giovanni Alfieri per la direzione di ben 68 gare, pur conoscendone la situazione di
incompatibilità. La Ricciuto, infatti, per quanto dalla stessa riferito al collaboratore della Procura
Federale, era a conoscenza del fatto che l’Alfieri intratteneva rapporti commerciali con società
affiliate alla FIGC, delle quali, anzi, all’inizio della stagione sportiva chiedeva l’elenco allo stesso
arbitro. Parimenti la deferita ha riferito di essere a conoscenza della circostanza relativa alla
fornitura di materiale sportivo effettuata al C.R.A. Molise dal medesimo Alfieri.
L’avere dunque designato il sig. Alfieri Giovanni per la direzione di un elevatissimo numero di gare,
pur a conoscenza della situazione di incompatibilità in cui lo stesso versava (situazione che non
viene certamente meno per il fatto che l’arbitro non veniva designato per le gare giocate da
squadre appartenenti alle società da lui fornite), implica la violazione del dovere di lealtà e
correttezza imposto a tutti i tesserati dall’art. 1 comma 1 C.G.S.
In considerazione dei fatti verificatisi e delle contestazioni in atti, la sanzione da applicare può
contenersi in limiti meno afflittivi della richiesta fatta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
La C.D., per quanto attiene ai due accordi ex artt. 23 e 24 C.G.S. depositati, ritenuta congrua la
sanzione concordata e sopra indicata, DISPONE applicarsi al sig DE LUCA Nicandro la sanzione
della inibizione di mesi uno e giorni dieci, ed al sig. ALFIERI Giovanni la sanzione della inibizione
di mesi dieci e giorni venti, con contestuale chiusura del procedimento a loro carico. Per quanto attiene alla deferita Ricciuto Incoronata, ritenuta la fondatezza del deferimento per
quanto esposto in motivazione, infligge alla sig.ra RICCIUTO Incoronata la sanzione della
inibizione per mesi quattro. Dispone trasmettersi copia della presente decisione ai deferiti, alla Procura Federale, alla Procura Arbitrale, al Comitato Regionale Arbitri Molise ed alla Associazione Italiana Arbitri-Sezione di Isernia.
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