COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. SONCIN Alessandro, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 40 Regolamento LND, 38 comma 1 e 40 NOIF, del Sig. MASSARELLI Roberto, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 NOIF, e delle Società ASD DOMODOSSOLA e VIRTUS VILLADOSSOLA, per la violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. SONCIN Alessandro, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 40 Regolamento LND, 38 comma 1 e 40 NOIF, del Sig. MASSARELLI Roberto, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 NOIF, e delle Società ASD DOMODOSSOLA e VIRTUS VILLADOSSOLA, per la violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS Con atto del 19.04.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare: - il Sig. SONCIN Alessandro, in qualità di Presidente della Società ASD DOMODOSSOLA, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 40 Regolamento LND, 38 comma 1 e 40 NOIF, “per aver permesso che il Sig. SOTTINI Ivan fosse tesserato quale calciatore della Società ASD DOMODOSSOLA, benché iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore senza sospensione dall’Albo”; - il Sig. MASSARELLI Roberto, in qualità di Presidente della Società VIRTUS VILLADOSSOLA, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 NOIF; - la Società ASD DOMODOSSOLA, per la violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e al Sig. SOTTINI Ivan; - la Società VIRTUS VILLADOSSOLA, per la violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e al Sig. SOTTINI Ivan. Alla seduta tenutasi in data 22.06.2012 innanzi a questa Commissione Disciplinare, comparivano i soggetti deferiti e l’avv. Stefanini Marco, in rappresentanza della Procura Federale. Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Venivano, pertanto, concordate tra le parti le seguenti sanzioni: giorni 30 di inibizione per il Sig. SONCIN Alessandro, euro 150,00 di ammenda per la Società ASD DOMODOSSOLA, giorni 30 di inibizione per il Sig. MASSARELLI Roberto ed euro 150,00 di ammenda per la Società VIRTUS VILLADOSSOLA. Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta suddetta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare APPLICA le seguenti sanzioni: giorni 30 di inibizione nei confronti del Sig. SONCIN Alessandro, euro 150,00 di ammenda nei confronti della Società ASD DOMODOSSOLA, giorni 30 di inibizione nei confronti del Sig. MASSARELLI Roberto ed euro 150,00 di ammenda nei confronti della Società VIRTUS VILLADOSSOLA.
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