COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorsi proposti dalla Società V. BACIGALUPO FILADELFIA e dal tesserato Gardino Giovanni avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 77 del 14/06/2012 – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – in relazione alla gara SAN PIETRO VAL LEMINA – V. BACIGALUPO FILADELFIA del 09/06/2012 – Play Off Campionato di Seconda categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorsi proposti dalla Società V. BACIGALUPO FILADELFIA e dal tesserato Gardino Giovanni avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 77 del 14/06/2012 – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – in relazione alla gara SAN PIETRO VAL LEMINA – V. BACIGALUPO FILADELFIA del 09/06/2012 – Play Off Campionato di Seconda categoria Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società V. BACIGALUPO FILADELFIA ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, lamentando la parziale inesattezza dei fatti in esame, nonché l’eccessività dei provvedimenti di squalifica, soprattutto alla luce del grave errore arbitrale che aveva causato la reazione dei propri tesserati. Al fine di argomentare le proprie tesi, la Società V. BACIGALUPO FILADELFIA chiedeva di essere ascoltata. L’audizione si svolgeva avanti la Commissione Disciplinare in data 22/06/2012; in quella sede la ricorrente era rappresentata dal Presidente, sig. Scordo Giuseppe, e dal difensore, l’Avv. Davide Mollica. Il sig. Scordo, pur ribadendo la gravità dell’errore tecnico commesso dall’arbitro, causa esclusiva di tutti i fatti successivamente verificatisi, dichiarava preliminarmente di voler rinunciare al motivo di gravame riguardante la mancata ripetizione dell’incontro. Insisteva, invece, nel ritenere certamente esagerata ed in parte non veritiera la ricostruzione dei fatti da parte del Direttore di gara, contestando in modo specifico, con riferimento alle singole posizioni dei tesserati, il supplemento di rapporto. Al termine dell’audizione il sig. Sordo porgeva in ogni caso le proprie scuse a nome della Società V. BACIGALUPO FILADELFIA per il comportamento dei propri tesserati. Tale linea difensiva veniva ribadita dal difensore della Società, l’avv. Mollica, il quale depositava memoria difensiva richiamandone integralmente il contenuto in sede di udienza. Prima di affrontare nel merito le doglianze oggetto di ricorso, occorre individuare in modo preciso i confini dell’impugnazione, atteso che non tutti i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo sono stati oggetto di specifico gravame da parte della ricorrente. In particolare, il ricorso ha avuto ad oggetto unicamente le squalifiche a carico dei seguenti tesserati: - CANAVESE Andrea, che si afferma essere stato del tutto estraneo ai fatti, in quanto neppure sanzionato con l’espulsione da parte del direttore di gara, e per il quale si ipotizza addirittura lo scambio di persona; - GIBIN Alessio, per il quale si nega abbia colpito con calci all’addome ed al volto l’avversario; - ALAMPINA Vincenzo, per il quale, come per il Canavese, si afferma una totale estraneità ai fatti. Dovrà poi essere esaminata la posizione del tesserato Gardino Giovanni, che ha personalmente proposto reclamo, dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti in contestazione. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali dell’incontro, ed in particolare il supplemento di rapporto redatto dal Direttore di Gara, osserva come dai medesimi emerga in modo inequivocabile il comportamento gravemente violento ed ingiurioso posto in essere dai tesserati della Società V. BACIGALUPO FILADELFIA, sia nei confronti dei giocatori avversari, in particolare di tale Rucci Umberto, che nei confronti del Direttore di Gara. Tali condotte, che sono state oggetto di una scrupolosa descrizione da parte dell’Arbitro, non possono trovare giustificazione alcuna nel pur marchiano errore arbitrale evidenziato dalla ricorrente in occasione del goal segnato dalla Società San Pietro Val Lemina. Occorre, però, evidenziare come dall’esame del supplemento di rapporto emerga una certa imprecisione nella ricostruzione operata dall’Arbitro in ordine all’episodio che si sarebbe verificato nel tunnel che dava accesso agli spogliatoi, allorquando il Direttore di Gara sarebbe stato accerchiato da più giocatori, che lo colpivano indistintamente con calci e forti spinte tanto da farlo cadere a terra; gli stessi successivamente lo insultavano, mentre il Nesci lo attingeva con alcuni sputi. La ricostruzione dell’episodio, salvo per la parte riguardante il solo Nesci, appare lacunosa e non sufficientemente circostanziata per arrivare ad una corretta individuazione delle responsabilità dei singoli tesserati. Al di là dell’accerchiamento, comportamento comunque minaccioso e meritevole di sanzione, le ulteriori condotte vengono indistintamente e genericamente attribuite a tutti i giocatori poi individuati dall’arbitro, senza che per ciascuno di loro venga fornita una precisa descrizione della stessa, così precludendo al Giudicante una appropriata valutazione dei singoli comportamenti, presupposto ineludibile per la corretta applicazione dello strumento sanzionatorio. Ne consegue che se pur limitatamente a tale specifico profilo di responsabilità e con esclusivo riferimento alle squalifiche oggetto di gravame, la decisione del Giudice Sportivo deve essere riformata. Per le sovraesposte considerazioni la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’ ASD V. BACIGALUPO FILADELFIA e di ridurre le squalifiche comminate ai calciatori Canavese Andrea, Gibin Alessio, Alampina Vincenzo e Gardino Giovanni, rideterminandole come segue: - CANAVESE Andrea: SQUALIFICA fino al 28/02/2013 - GIBIN Alessio: SQUALIFICA fino al 30/11/2012 - ALAMPINA Vincenzo: SQUALIFICA fino al 31/08/2012 - GARDINO Giovanni: SQUALIFICA fino al 31/08/2012 Si confermano nel resto i provvedimenti del Giudice Sportivo.
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