F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATOTE PARMIGIANI JOSÈ AUGUSTO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATOTE PARMIGIANI JOSÈ AUGUSTO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012) Con atto, spedito in data 23.4.2012, la società Renato Curi Angolana S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana, disputatasi in data 22.4.2012, era stata irrogata, nei confronti del calciatore, Parmigiani Josè’ Augusto, la squalifica per 3 giornate effettive di gara. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 26.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Renato Curi Angolana S.r.l. faceva pervenire, in data 2.5.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara circa il comportamento, tenuto dal tesserato della Renato Curi Angolana S.r.l.. Più in particolare, dal referto dell’Assistente Arbitrale emerge che il calciatore Parmigiani Josè’ Augusto attingeva il predetto Ufficiale di Gara con uno spruzzo di borraccia ovvero con una condotta volontaria (e non involontaria, come invece vorrebbe fare credere l’odierna ricorrente), paragonabile allo sputo e, come tale, da considerarsi violenta e non meramente irriguardosa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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