F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. LA TORRE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.1.2015 INFLITTA SEGUITO GARA GALATRO/NUOVA TROPEA DEL 22.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. LA TORRE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.1.2015 INFLITTA SEGUITO GARA GALATRO/NUOVA TROPEA DEL 22.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012) Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, - riservata ogni decisione in merito al risultato dell’incontro - a seguito dell’esame degli atti ufficiali relativi alla gara Galatro/N. Tropea del 22.1.2012, infliggeva a carico del calciatore La Torre Giuseppe, tesserato in favore della società Nuova Tropea, la sanzione della squalifica fino al 25.6.2016 “per avere protestato vibratamente, a seguito della convalida della rete del pareggio da parte della squadra avversaria, assieme ad altri compagni e al dirigente accompagnatore, circondando, strattonando l’arbitro al fine di indurlo ad annullare la rete, e per averlo poi spinto contro il muro sferrandogli un pugno al torace, procurandogli forte dolore, tanto che i Carabinieri sopraggiunti in tale frangente hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118 e le successive cure mediche, come da allegata certificazione”(Cfr. Com. Uff. n. 42 del 26.1.2012 - Giudice Sportivo Territoriale della Dlegazione Provinciale di Vibo Valentia). Il Club di appartenenza con motivato ricorso, impugnava la decisione di primo grado offrendo, in sintesi una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti; respingeva, infatti, l’accusa mossa al tesserato La Torre Giuseppe, persona educatissima e non violenta, anche alla luce di referto arbitrale dalle molte ombre, circostanza, quest’ultima, che determinava la ricorrente a richiedere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l’autorizzazione a rivolgersi alla giustizia ordinaria per procedere penalmente contro il Direttore di gara, reo di affermazioni diffamatorie e false mosse nei riguardi del calciatore in questione. La Commissione di II grado adita, dopo aver convocato e sentito a chiarimenti il Direttore di gara che confermava, nella circostanza, quanto da egli stesso refertato in ordine al comportamento del Sig. la Torre Giuseppe, in parziale accoglimento dello spiegato gravame, per ragioni di equità, e confermando comunque il valore “privilegiato” degli atti ufficiali, mitigava la squalifica inflitta al tesserato riducendola al 26.1.2015.(Cfr. Com. Uff. n. 106/CDT del 22.2.2012) Parallelamente poi, il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 42 sopracitato, infliggeva la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Tropea, visti i gravi fatti occorsi durante l’incontro – definitivamente sospeso dall’Arbitro compromesso fisicamente per il forte colpo ricevuto dal calciatore la Torre Giuseppe. Anche il predetto deliberato veniva impugnato dalla società Tropea che, oltre a contestare il merito della decisione relativamente alla questione del risultato, rimetteva in discussione la legittimità della squalifica inflitta al tesserato La Torre Giuseppe – ndr coperta da giudicato (cfr CU/CDT n. 106 del 22.2.2012) riproponendo le stesse argomentazioni spese per gravare la prima delibera del G.S. e sopra sommariamente riportate. La Commissione Disciplinare quindi, all’esito di attento vaglio della vicenda, con Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012 dichiarava inammissibile il reclamo quanto al capo relativo alla revisione della squalifica del calciatore La Torre Giuseppe e respingeva, nel resto l’appello. Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale ai sensi dell’art, 39 C.G.S. il calciatore in questione il quale, sulla base della medesima ricostruzione fattuale degli accadimenti svolta nei precedenti gradi di giudizio, chiede di essere scagionato in quanto il vero autore dei gravi comportamenti riportati negli atti ufficiali di gara deve essere individuato nel calciatore Marchese Carmelo militante per la medesima società A.S.D. Nuova Tropea. Produce in tal senso una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. rilasciata dal sig. Marchese Carmelo, che con nota scritta datata 15.3.2012, testualmente afferma per quanto in questa sede di interesse” ….l’insolente atteggiamento assunto dal direttore di gara mi faceva irrimediabilmente perdere le staffe al punto che ho iniziato a strattonarlo, prendendolo per la maglia; ad un tratto però, a causa della ressa di giocatori formatasi alle mie spalle, perdevo l’equilibrio e scivolando colpivo involontariamente con la mia spalla sinistra l’arbitro al torace…” Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti espressamente individuati dall’art. 39 C.G.S. La decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente. La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S.. Dall’esame dell’atto prodotto in questa sede, benchè non esplicitato, il motivo revocatorio richiamato può sussumersi sotto la lettera c), comma 1, del citato art 39. Occorre tuttavia osservare che la categoria di "documenti" rilevante ai sensi della norma invocata oltre a possedere il requisito della decisività - è tale il documento dal quale risultino fatti tali che se il giudice avesse potuto valutare, la decisione sarebbe stata diversa, nel senso che sarebbe stato potenzialmente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione – deve preesistere alla decisione impugnata, non essendo sufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato dal documento medesimo (C. 7653/1997; C. 4610/1996; C. 1838/1990), ciò tenuto conto dell'uso dell'espressione «sono stati trovati» contenuta nel n. 3, dell’omologa disposizione di cui all’art. 395 c.p.c., dalla quale fa riscontro il termine "recupero", adottato nei successivi artt. 396-398 del medesimo c.p.c. In particolare poi, il requisito della preesistenza deve sussistere per tutte le fasi del precedente giudizio di merito, ivi compresa la fase d'appello (C. 2393/1990). Dalla lettura del fascicolo di causa emerge chiaramente che la confessione stragiudiziale prodotta sia stata rilasciata in data 15.3.2012 quindi in epoca sicuramente successiva alla decisione impugnata per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza. La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. La Torre Giuseppe. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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