F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTA AL CALCIATORE CALVIELLO MARTINO, TESSERATO IN FAVORE DELL’A.S.D. REAL FAGGIANO, SEGUITO GARA REAL FAGGIANO/GIOVENTÙ LATERZA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Taranto – Com. Uff. n. 48 del 23.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTA AL CALCIATORE CALVIELLO MARTINO, TESSERATO IN FAVORE DELL’A.S.D. REAL FAGGIANO, SEGUITO GARA REAL FAGGIANO/GIOVENTÙ LATERZA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Taranto – Com. Uff. n. 48 del 23.2.2012) Il Presidente Federale ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, con la quale è stata inflitta al calciatore Calviello Martino, tesserato in favore della società Real Faggiano la squalifica sino a tutto il 31.12.2012 per la condotta offensiva e violenta tenuta nei confronti del Direttore di gara in occasione della gara del 19.2.2012 tra Real Faggiano/Gioventù Laterza valida per il campionato di III Categoria. Con il presente procedimento il Presidente Federale chiede che, in riforma dell’impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare al calciatore di cui trattasi. Ciò in quanto si legge nel ricorso “ alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave comportamento offensivo, nonché degli inaccettabili atti di violenza posti in essere dal suddetto tesserato nei confronti del Direttore di gara e di un calciatore avversario, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare all’evidenza inadeguata”. La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato:.Calviello Martino squalifica sino a tutto il 31.12.2012 “ perché colpiva intenzionalmente, con in pugno dietro la nuca un avversario procurandogli molto dolore, a seguito della notifica dell’espulsione per condotta violenta nei confronti di un avversario, strattonava l’arbitro per la divisa profferendo frasi volgari e ingiuriose, allontanato dal capitano, ritornava sul terreno di gioco per colpire con un violento pugno sulla testa l’arbitro procurandogli forte dolore con conseguente capogiro per cui non ritenendosi più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la gara veniva accompagnato nello spogliatoio…”.. In tale ottica, è possibile osservare come il calciatore Calviello Martino si sia reso protagonista di un comportamento di inaudita violenza sia nei confronti di avversario, che colpiva con un pugno dietro la nuca, che di un giovane Direttore di gara (peraltro di soli 18 anni) che è stato costretto a sospendere la gara a seguito del colpo infertogli, che gli ha procurato forte dolore con conseguente capogiro e necessità di recarsi presso l’Ospedale Moscati di Taranto dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. In relazione a tali inaccettabili e del tutto gratuiti atti di violenza, che hanno determinato conseguenze immediate e rilevanti, emerge chiara la incongruità ed inadeguatezza della sanzione determinata dal Giudice Sportivo, che dovrà essere pertanto riformata in pejus come da motivazione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale F.I.G.C., ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Calviello Martino fino al 31.12.2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it