F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 7. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO CALCIO 2010/ACIREALE CALCIO 1946 DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 18.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 7. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO CALCIO 2010/ACIREALE CALCIO 1946 DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 18.4.2012) Con il reclamo indicato in epigrafe, la S.S.D. Acireale ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha rigettato il reclamo della predetta società relativa alla gara Adrano Calcio/S.S.D. Acireale del 18.4.2012. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva la riforma della delibera del giudice di prime cure con conseguente perdita della gara, di cui all’oggetto, con il punteggio di 0-3 ai danni della Adrano Calcio. La S.S.D. Acireale Calcio illustrava alla Corte la fondatezza delle proprie ragioni ribadendo che il calciatore Malvuccio Alfredo, tesserato per l’Adrano Calcio, non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui all’oggetto, in quanto il predetto calciatore, convocato dal selezionatore della Rappresentativa di Serie D – Girone I per “un raduno” non aveva risposto alla convocazione senza addurre alcuna giustificazione. Il reclamo appare palesemente infondato nel merito. Preliminarmente occorre rilevare che in atti non vi è prova della ricezione da parte del calciatore della convocazione del selezionatore della Rappresentativa di Serie D. Alcun obbligo di presentazione si è pertanto radicato in capo al Malvuccio, circostanza che, di per sé, fa venir meno l’applicabilità stessa al caso di specie del disposto dell’art. 76 N.O.I.F. richiamato dalla reclamante. Si osserva, in ogni caso, che l’art. 76 N.O.I.F. non prevede la sanzione della squalifica quale conseguenza automatica della mancata partecipazione, senza provato e legittimo impedimento, di un calciatore all’attività della Rappresentativa, ma dispone l’instaurazione di un procedimento disciplinare su deferimento, nel caso di specie, del Presidente di Lega. Nel caso di specie nessun provvedimento in tal senso è stato adottato dall’organo a ciò deputato, con conseguente impossibilità di ritenere maturata alcuna squalifica in gare ufficiali a carico del calciatore. Pertanto, la partecipazione all’incontro da parte del Malvuccio sarebbe, comunque, esente da qualsivoglia irregolarità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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