F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACQUI CALCIO/CANTU GS SANPAOLO DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 4 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 30 agosto 2012 e su www.figc.it
8. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACQUI CALCIO/CANTU GS SANPAOLO DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012, ha inflitto: - la punizione della perdita della gara per 0 – 3; - la penalizzazione di 1 punto in classifica; - la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta perché, la reclamante era oggetto di un provvedimento di prelievo coattivo, disposto in forza all’art. 26 comma4 del Regolamento L.N.D. e debitamente comunicato con raccomandata A/R, prot. n. 1531.8/MdA/Amm/cc del 17.4.2012 e che in conseguenza di ciò veniva comunicato all’Arbitro, da rappresentante amministrativo della L.N.D., che la gara non poteva essere disputata a causa dell’inadempienza della società Acqui Calico Avverso tale provvedimento la reclamante ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.4.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.5.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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