F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it 8) RICORSO DEL CALCIATORE VITIELLO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5, 6 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it 8) RICORSO DEL CALCIATORE VITIELLO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5, 6 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) con atto del 13.8.12, il sig. Vitiello Roberto ha proposto ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.12) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. (nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.7.2012), è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente per illecito sportivo, aggravato dal conseguimento del risultato, con riferimento all'incontro di calcio Novara-Siena dell'1.5.2012, nonché la violazione dell’obbligo di denunciare, senza indugio, alla Procura Federale fatti integranti illecito sportivo (obbligo imposto dal comma 7 dell’art. 7 C.G.S), in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, con conseguente condanna dello stesso alla sanzione complessiva della squalifica per anni 4 (quattro). La predetta decisione è stata oggetto di impugnativa, recante la data del 13.8.2012, anche da parte della Procura Federale che ha contestato la riqualificazione, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, della condotta posta in essere dal Vitiello in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, in termini di omessa denuncia anziché di illecito sportivo, come, invece, configurato in sede di deferimento. L'indagine e il deferimento Come noto, l’indagine federale, oggetto dell'odierno procedimento, ha preso avvio dalle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Cremona, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo, correlativamente procedendo ad una propria «autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti» (cfr. atto di deferimento). L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura Federale, ha consentito di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Nell'atto di deferimento, dopo il richiamo alle pronunce definitive rese nell'agosto 2011 e nel luglio di quest'anno in ambito federale con riguardo ad altri, connessi, procedimenti per violazioni analoghe, si dava conto degli esiti fino ad allora prodotti dall'indagine svolta dagli uffici giudiziari di Cremona ed in particolare dell'attività investigativa anteriore e successiva all'emanazione, nel maggio 2012, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella sede, di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni imputati, cui veniva contestato, con altre persone sottoposte ad indagini, il delitto associativo di cui agli articoli 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 rivolto allo scopo di realizzare, anche a livello transnazionale, delitti di frode in competizione sportiva, alterandone i risultati, sì da conseguire vincite in scommesse effettuate avvalendosi dello strumento della “corruzione” di partecipanti a vario titolo alle competizioni. Sul piano generale, osservava la Procura Federale, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia sia ordinaria sia sportiva occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato, evidenziando, anzi, come, talvolta, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti. Riteneva, in definitiva, la Procura federale, che, all’esito del complessivo procedimento istruttorio, siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, nonché il mancato assolvimento, da parte di alcuni tesserati che erano venuti a conoscenza delle predette condotte, di darne tempestiva comunicazione alla Procura Federale, per come disposto dall'art. 7, comma 7, C.G.S.. In particolare, per quanto riguarda l'incontro di calcio Novara/Siena dell'1.5.2011, la Procura Federale deferiva i sigg.ri.: - Bertani Cristian, Drascek Davide e Gheller Mavillo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società Novara Calcio S.p.A., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Novara/Siena del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12. - Carobbio Filippo, Larrondo Marcelo e Vitiello Roberto, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. Siena S.p.A. per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Novara/Siena del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf/11-12. - la società Novara Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società Siena, in occasione della gara Novara/Siena del 1° maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché (e/o) della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate. - la società A.C. Siena S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.GS.S, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società Novara, in occasione della gara Novara/Siena del 1 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate. - l’allenatore Conte Antonio, il Vice allenatore Alessio Angelo, il collaboratore tecnico Stellini Cristian, il preparatore dei portieri Savorani Marco ed il preparatore atletico D’Urbano Giorgio, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA Spa, per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. - la società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Stellini Cristian, Savorani Marco e D’Urbano Giorgio.. Con riferimento all'incontro di calcio, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, la Procura Federale deferiva i sigg.ri: - Garlini Ruben, Bombardini Davide, Passoni Dario, Sala Luigi e Poloni Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C. Albinoleffe S.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011 (il Garlini ed il Bombardini iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.1.2011, in adesione ad un invito rivoltogli rispettivamente dai giocatori del Siena, Carobbio e Terzi), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12. - Carobbio Filippo, Coppola Fernando, Terzi Claudio, Vitiello Roberto e Stellini Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società Siena, e lo Stellini collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Albinoleffe/siena del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.01.2011, su invito del collaboratore tecnico Stellini), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12. - la società U.C. Albinoleffe S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società Siena, in occasione della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; - la società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio collaboratore tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società Albinoleffe, in occasione della gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; - Carobbio Filippo, Gervasoni Carlo e CassanoMario, all’epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena S.p.A., il primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) C.G.S., il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all’esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro. - Passoni Dario, all’epoca del fatto calciatore dell’U.C. Albinoleffe S.r.l., per la violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) C.G.S., per avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto estranea all’ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa, una scommessa dall’esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro. - La società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, C.G.S., per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Filippo Carobbio, come sopra indicato. - La società U.C. Albinoleffe S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, C.G.S., per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Dario Passoni, come sopra indicato; - L’allenatore Conte Antonio, il Vice allenatore Alessio Angelo, il preparatore dei portieri Savorani Marco, il preparatore atletico D’Urbano Giorgio ed il capo osservatore tecnico Faggiano Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. Siena S.p.A., della violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre- partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l’Alessio, il Savorani, e il D’Urbano, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; e dal Faggiano a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. - la società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Savorani Marco, D’Urbano Giorgio e Faggiano Daniele. La decisione impugnata e il dibattimento All'esito del dibattimento, svoltosi nei giorni 1 e 2 agosto 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al sig. Vitiello Roberto la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro). Avverso la predetta decisione, il sig. Vitiello Roberto ha proposto un articolato appello con il quale ha chiesto, in via principale, la riforma integrale della decisione di prime cure, con conseguente proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, e con riferimento all'incontro di calcio, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, ha chiesto che la propria condotta sia riqualificata in termini di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S.. Nel corso del dibattimento, svoltosi davanti a questa Corte in data 20 agosto 2012, i difensori del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di difensivi. La difesa di Vitiello ha, peraltro, ribadito la richiesta, più volte formulata nel corso del presente procedimento, di audizione dei signori Carobbio e Gervasoni, con confronto tra gli stessi e l'odierno appellante. I motivi della decisione Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato e che la decisione impugnata non meriti alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto della impugnazione. In via preliminare, questa Corte deve, ancora una volta, occuparsi del rilievo, di ordine processuale, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe affetta da violazione del principio, di rango costituzionale (oltre che sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) del "giusto processo", in quanto pronunciata sulla scorta di elementi non emersi in sede dibattimentale ma raccolti nella fase delle indagini dalla Procura Federale, peraltro mediante acquisizione di atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Al proposito, non si possono che richiamare i principi espressi da questa Corte in alcune recentissime pronunce, rese sempre con riferimento ad ipotesi di illecito sportivo messe in luce dall'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona (cfr., tra le altre, la decisione di cui al Com. Uff. N. 23/CGF del 7.8.2012). Al proposito, questa Corte ha osservato che l’autonomia riconosciuta agli ordinamenti settoriali, come l’ordinamento sportivo, rispetto a quello generale comporta che spetti a ciascun ordinamento di settore la determinazione dei criteri regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un sistema normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è, in effetti, accaduto nel presente giudizio, avendo la difesa dell'odierno appellante versato agli atti del procedimento una serie di testimonianze, per così dire a discolpa del proprio assistito. In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, agitata dal ricorrente nell’atto di appello, circa l’esigenza di completare il quadro probatorio. Istanza, come detto, che non può trovare comunque accoglimento perché presuppone, erroneamente, l’automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità. Le predette considerazioni valgono a dimostrare la palese inammissibilità della richiesta, più volte reiterata dalla difesa di Vitiello, di audizione dei tesserati, Carobbio e Gervasoni, con confronto tra gli stessi e l'odierno appellato. Ciò precisato, da un punto di vista processuale, è possibile passare all'esame del merito del gravame, proposto dal sig. Vitiello Roberto. Al proposito, questa Corte osserva come le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati al sig., Vitiello Roberto con riferimento alle gare Novara/Siena e Albinoleffe/Siena, rispettivamente dell'1 e 29 maggio 2011. L’attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti. Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità del sig. Vitiello Roberto per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Siena del 1°.5.2011. Al proposito, gli elementi, addotti con l'atto di appello, non sono in grado di scalfire la ricostruzione, del tutto convincente e scevra da vizi, operata dai giudici di prime cure e che qui di seguito si riporta: "Carobbio apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pregara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio". Venendo ad esaminare i motivi di appello, dedotti dal Vitiello in relazione alla condanna per illecito sportivo aggravato con riferimento all'incontro di calcio Novara/Siena del 1°.5.2011, si evidenzia, in primo luogo, come la sinteticità della motivazione, posta a corredo della decisione impugnata (sinteticità, peraltro, imposta dalla normativa federale con disposizioni antesignane di quelle ormai presenti in ogni disciplina processuale), non sia tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dalla C.D.N. al fine di pervenire alla dichiarazione di responsabilità del Vitiello. Quanto, poi, alla censura che il mero incontro tra il Vitiello ed il calciatore Drascek non sarebbe sufficiente, alla luce dei precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte, a configurare a carico dell'odierno ricorrente la responsabilità per illecito sportivo, giova osservare quanto segue: 1) appare del tutto pretestuoso il tentativo della difesa del Vitiello volto ad evidenziare che l'incontro tra il Drascek ed il Vitiello, essendosi svolto due giorni prima dell'incontro, non potrebbe essere individuato come momento perfezionativo della combine, atteso che il Carobbio ed il Gervasoni avrebbero parlato di un accordo perfezionatosi poco prima della partita; ed invero, non si riesce a comprendere perché due giorni prima dell'incontro sarebbe un lasso temporale non compatibile con l'espressione "poco prima della partita"; 2) il fatto che non si conosca il contenuto della conversazione, intercorsa tra il due tesserati, non è di per sé significativo atteso che, in contrario, si dovrebbe pervenire alla assurda conclusione che gli incontri tra tesserati di due squadre, avvenuti a ridosso dell'incontro tra le stesse, potrebbero essere valutati ai fini della verifica della commissione di un illecito sportivo, solo a condizione che fosse captato, mediante intercettazione ambientale, il contenuto degli tessi; 3) l'incontro tra il Drascek ed il Vitiello - che considerato isolatamente, come si sforza di fare la difesa del Vitiello, potrebbe, in effetti, essere considerato, di per sé irrilevante - assume, invece, una valenza significativa se considerato nel coacervo di tutti gli altri elementi acquisiti in sede di indagine; va, infatti, evidenziato come, già prima di quell'incontro, girasse nell'ambiente la "voce" che la partita Novara-Siena potesse essere oggetto, per così dire, di accomodamento atteso che il risultato di parità, poi in effetti scaturito sul campo, era gradito ad entrambe le compagini; si tratta di quella prassi, molto diffusa sul finire dei campionati di calcio, di "non belligeranza" che andrebbe in ogni modo estirpata in quanto costituisce l'humus nel quale possono proliferare (come nel caso che ci occupa al pari di altri verificatisi nel recente passato) vicende che si traducono in veri e propri illeciti sportivi. A quanto sopra, si aggiunga che il Vitiello (calciatore che, nonostante la recente militanza nel Siena, aveva assunto un ruolo molto carismatico nell'ambito dello spogliatoio in quanto titolare inamovibile) risulterà coinvolto, anche se con un minore grado di responsabilità, anche nella combine relativa alla partita Albinoleffe-Siena disputatosi il 29.5.2011; circostanza, quest'ultima, non di poco momento in quanto porta ad escludere che, con riferimento all'incontro con il Draschek, possa parlarsi di un episodio isolato, del tutto insignificante come vorrebbe fare credere la difesa del Vitiello; 4) quanto al fatto che tra il Vitiello ed il Draschek vi sia un reale rapporto di amicizia (circostanza che sarebbe stata esclusa dalla Procura Federale proprio per evidenziare la finalità illecita dell'incontro avvenuto tra i due in data 29.4.2011, mentre sarebbe stata, del tutto contraddittoriamente, valorizzata, agli stessi fini, dalla C.D.N.), questa Corte ritiene che ciò che rileva non è tanto che i predetti calciatori fossero amici quanto che tra gli stessi vi fosse quella consuetudine (che entrambi hanno ammesso sussistere) che poteva agevolare l'abboccamento finalizzato a perfezionare l'accordo volto ad alterare il regolare svolgimento dell'incontro di calcio in argomento. Con riferimento, invece, alla gara Albinoleffe/Siena, disputatasi in data 29.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale è pervenuta alla seguente ricostruzione dei fatti: "Al termine della partita del girone di andata, Stellini chiese a Carobbio e Terzi di andare a parlare, rispettivamente, con Garlini e Bombardini, che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a “sistemare” il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del Siena - tra quelli che volevano mantenere fede alla parola data e quelli che volevano provare a vincere il campionato per ottenere, così, il premio promesso dalla Società in caso di ottenimento della prima posizione in classifica - coinvolgendo anche lo staff tecnico e la dirigenza. Mastronunzio, che si disse d’accordo nel lasciare la vittoria all’Albinoleffe solo nel caso in cui analogo comportamento fosse stato tenuto anche in favore dell’Ascoli, squadra in cui aveva in precedenza militato, venne messo, di fatto, per questa ragione, fuori rosa dall’allenatore, in quanto lo “spogliatoio” non era disponibile a lasciare anche la vittoria all’Ascoli. Il giorno prima della gara, Poloni, Sala e Passoni si recarono presso l’albergo in cui il SIENA era in ritiro, per “perfezionare” l’intesa con Carobbio. A quell’incontro erano presenti anche Coppola e Vitiello. Carobbio, definita la combine, trasferì l’informazione a Gervasoni per consentirgli di scommettere sul risultato della gara, cosa che Gervasoni fece, unitamente a Cassano, ricavandone una rilevante vincita in denaro". Anche con riferimento all'incontro di calcio, Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, questa Corte ritiene che gli elementi, addotti con l'atto di appello, non siano in grado di scalfire la ricostruzione, del tutto convincente e scevra da vizi, operata dai giudici di prime cure. Ed invero, la partecipazione del Vitiello all'incontro con i tre tesserati dell'Albinoleffe, Sala, Passoni e Poloni, la sera prima dell'incontro di calcio sopra indicata, è stata pacificamente ammessa dall'odierno ricorrente; né rileva, anche perché non credibile, la circostanza che lo stesso si fosse tenuto appartato in quanto infortunato. La partecipazione al predetto incontro, se non vale, come si vedrà più oltre allorché verrà esaminato l'appello proposto sul punto dalla Procura Federale, ad affermare una responsabilità del Vitiello a titolo di illecito sportivo, è sufficiente a configurare, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S.; obbligo, la cui sussistenza risulta avvalorata dal fatto che, come noto, la combine relativa all'incontro Albinoleffe-Siena era già stata oggetto di discussione nello spogliatoio del Siena, addirittura qualche settimana prima della disputa della predetta partita. Da ultimo, questa Corte ritiene di spendere poche considerazioni in ordine a quanto dedotto, in termini critici, dalla difesa del Vitiello circa la genuinità e, pertanto, la credibilità delle dichiarazioni del calciatore Carobbio. Sostiene il ricorrente che il Carobbio avrebbe, per così dire, confessato solo per alleggerire la propria posizione cercando, a tale fine, di dimostrare di non essere la classica "mela marcia" bensì una parte di un sistema illecito molto più ampio ed articolato, esistente nel mondo del calcio. Orbene, questa Corte ritiene che le predette affermazioni sono la conferma dell'esistenza nel mondo del calcio di un vero e proprio muro omertoso che non deve essere in alcun modo scalfito; al punto che, quando qualcuno viene meno all'obbligo del silenzio, viene considerato un traditore e deve essere, pertanto, squalificato al rango di isolata "mela marcia" di un sistema del quale deve essere, in ogni modo, salvaguardata l'incolumità, per non dire l'immunità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitiello Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it