F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL CALCIATORE BELMONTE NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CESENA/BARI DEL 17.4.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10- 11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 04 Settembre 2012 e su www.figc.it
2) RICORSO DEL CALCIATORE BELMONTE NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CESENA/BARI DEL 17.4.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10- 11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale tra gli altri il Sig. Nicola Belmonte specificando che avrebbe dovuto rispondere. “(i) quanto alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010 ‘della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. per avere, prima della gara, Udinese/Bari del 9 maggio 2010, in concorso con A. Masiello, S. Masiello, A. Parisi e L. Bonucci e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra le due squadre ... Con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione, nonché per Masiello, Parisi e Belmonte della pluralità di illeciti; (ii) quanto alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011 ‘della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. per avere posto in essere, in occasione della gara Cesena/Bari del 17.4.2011, in concorso con A. Masiello e A. Bellavista e con altri tesserati allo stato non identificati atti diretti ed idonei ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara in oggetto al fine di determinare la sconfitta del Bari e di ottenere un illecito arricchimento scommettendo somme di denaro sull’esito della gara ... con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità di illeciti’”. All’udienza del 3 agosto 2012 la Procura Federale ha richiesto la squalifica di anni 4 del Sig. Nicola Belmonte, giustificando detta quantificazione nei seguenti termini: “3 anni per illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante come da incolpazione sub 1; ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo, come da incolpazione sub 7”. Rinviata la discussione al 4.8.2012 la difesa del Sig. Nicola Belmonte sottolineava ancora una volta, le lacunosità e contraddizioni dell’accusa, “acriticamente” modellata sulle “confessioni” del Sig. Andrea Masiello, ispirate, a parere della difesa del Belmonte, da finalità difensive del medesimo, piuttosto che da un reale intento collaborativo. Insisteva inoltre nell’assunto che alcun rilievo potevano avere i contatti tra Bentivoglio e Belmonte, se non si era verificato il contenuto degli stessi. In data 10 agosto 2012 veniva pubblicato il comunicato ufficiale con il quale la C.D.N. proscioglieva l’esponente “limitatamente ai fatti di cui alla gara Udinese/Bari, condannandolo viceversa alla squalifica di mesi 6 per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S., così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Cesena/Bari del 17 aprile 2011.” La sanzione veniva irrogata previa derubricazione “in omessa denuncia” dell’originario addebito contestato dalla Procura Federale di illecito sportivo. Ha proposto reclamo, per l’incolpazione restante, il Sig. Belmonte, con atto in data 13 agosto 2012. Assume il Belmonte nel reclamo sostanzialmente quanto segue. Innanzitutto non risulta dagli atti del procedimento che il Bellavista gli abbia formulato una richiesta di accordo illecito che il Belmonte avrebbe dovuto denunziare alla Procura Federale. Tale affermazione sarebbe supportata da una serie di argomenti che così di seguito si possono sintetizzare. In primo luogo, non risponde al vero che Bellavista abbia contattato Masiello per avere i riferimenti di Belmonte. In secondo luogo, non sarebbe vero che si sarebbero incontrati in un bar di Bari Masiello e Bellavista. L’incontro in questione sarebbe invero intercorso tra l’esponente e il Bellavista. Ed ancora si contesta che si sarebbe verificato un incontro tra Bellavista e Belmonte in albergo prima della gara Cesena/Bari. Tutte queste considerazioni diffusamente illustrate nel reclamo indurrebbero a ritenere da annullarsi la decisione che riguarda il Belmonte. In realtà le pur articolate considerazioni formulate nell’atto di reclamo non sembrano allo stato meritevoli di accoglimento, con le conseguenti determinazioni di infondatezza del reclamo medesimo. Invero, è stato accertato che Bellavista sollecitò Masiello per fare da tramite con Belmonte. E’ poi risultato senza incertezze che Bellavista e Belmonte si incontrarono nell’albergo che ospitava il Bari, prima della gara in questione. Infine, per quanto possa occorrere, appare opportuno meditare sul rilievo che è risultato pacifico il clima di tensione prima della gara; tale clima si era manifestato addirittura attraverso l’aggressione (finalizzata a perdere la gara col Cesena) che i sostenitori del Bari organizzarono nei confronti dei calciatori Almiron, Donati, ed anche Belmonte. In tal senso sono le disposizioni di Bentivoglio in data 8 giugno 2012 e Parisi in data 12 giugno 2012, oltre le dichiarazioni dello stesso Belmonte nel corso della audizione del 14 giugno 2012. Ed ancora è risultato dall’istruttoria che lo stesso giorno della gara ebbero infatti contatti Bellavista e Masiello; questo ha confermato che il contenuto dei colloqui con Bellavista riguardavano anche il comportamento di Belmonte che comunque era stato direttamente contattato. Inoltre lo stesso Masiello (nella audizione del 17 luglio 2012) ha confermato di aver visto colloquiare Bellavista e Belmonte prima della partita nell’albergo dove era ospitato il Bari. Insomma, dagli atti del procedimento è emersa senza dubbio alcuno, l’abituale frequentazione di Bentivoglio, Bellavista e Belmonte che non inducono affatto a ipotizzare la assoluta estraneità del Belmonte rispetto alla vicenda di cui trattasi. Alla luce di tale episodi, quindi, non è seriamente sostenibile che Belmonte nulla abbia saputo della “combine” e che non sia responsabile quanto meno di omessa denunzia, conformemente a quanto acclarato dalla Commissione di prime cure . Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Belmonte Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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