F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE ADEGOKE SAIDAT – DECISIONE COM. UFF. N.140 DEL 17.2.2012 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. 19/D del 17.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 17 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 07 Settembre 2012 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE ADEGOKE SAIDAT – DECISIONE COM. UFF. N.140 DEL 17.2.2012 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. 19/D del 17.4.2012)
Con atto, spedito il 2.5.2012, la società A.C.F. Milan Calcio Femminile ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 19/D del 17.4.2012 della F.I.G.C.) con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello, interposto dall’odierna ricorrente avverso la delibera della Commissione Accordi Economici n. 46/CAE del 1.3.2012, relativa alla controversia sorta con la calciatrice Adegoke Saidat.. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Ed invero, anche l’odierno ricorso risulta sottoscritto da un soggetto del quale risulta assolutamente incerta la identificazione nonché la qualità; ciò in spregio all’art. 33, comma 5, C.G.F. che espressamente prevede l’onere di indicare le parti o i loro procuratori. A quanto sopra, si aggiunga che l’odierna ricorrente nulla ha dedotto in ordine alle motivazioni (perfettamente sovrapponibili a quelle sopra evidenziate) che avevano indotto la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. a pervenire alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello, proposto dalla società A.C.F. Milan Calcio Femminile. Ma, ove anche si potessero superare i profili di inammissibilità, l’odierno ricorso non potrebbe, in alcun modo, essere accolto atteso che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato trasmesso, a mezzo raccomandata A/R, dalla calciatrice Adegoke Saidat alla società A.C.F. Milan Calcio Femminile presso l’indirizzo (via Venini n. 5 Milano) indicato nel foglio di censimento della predetta società. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan Calcio Femminile di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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