COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 05/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO BALDI 1 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. SAMPIERANA Avverso squalifica al 31.10.2012 calc. CIMATTI LUCA e VESCO NICOLAS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 51 del 28.6.2012 gara CHIMERA AREZZO – SAMPIERANA del 27.5.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 05/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO BALDI 1 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. SAMPIERANA Avverso squalifica al 31.10.2012 calc. CIMATTI LUCA e VESCO NICOLAS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 51 del 28.6.2012 gara CHIMERA AREZZO – SAMPIERANA del 27.5.2012 La S.S.D. SAMPIERANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “nessuno mette in discussione che verso la fine della gara gli animi accesi hanno portato i nostri giocatori, al pari di altri della squadra avversaria, a gesti non consoni alla realtà sportiva, ma la sanzione comminata appare sproporzionata per quanto accaduto e determina una condanna che porterebbe i nostri giocatori, di fatto, a scontare bel otto giornate di squalifica in campionato, oltre al almeno tre di coppa”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc. CIMATTI, espulso perché, dopo essere stato strattonato, colpiva un avversario con uno schiaffo al volto; 2) a fine gara, il calc. VESCO colpiva con un pugno alla schiena un calciatore avversario; - ritenuto che il comportamento messo in atto dai due calciatori possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2012 la squalifica dei calc. CIMATTI LUCA e VESCO NICOLAS. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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