COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO ANDREA CAMPOLI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO
EFFETTIVO ANDREA CAMPOLI
La Procura Federale con nota del 4 aprile 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale
per il Lazio l’Arbitro Effettivo Andrea Campoli della sezione di Latina per violazione degli articoli 1
comma 1 del CGS e 40 comma 1 e 3 lettere a), c) e g) del regolamento dell’A.I.A. A sostegno del
deferimento deduceva che l’Arbitro Campoli nell’anno 2006, svolgendo le funzioni di assistente di
parte per l società Pontinia Calcio aveva aggredito l’Arbitro durante la gara Pontinia Calcio –
Polisportiva Carso del 17-12-2006. A seguito di quell’episodio il competente Giudice Sportivo gli
aveva irrogato la squalifica per anni cinque. Successivamente il predetto aveva frequentato il corso
per Arbitri di calcio e nel compilare il modulo d’iscrizione aveva occultato, dichiarando il falso,
l’esistenza del provvedimento disciplinare a suo carico, peraltro ancora in essere. Conseguita
l’idoneità al termine del corso aveva poi arbitrato gare dall’ottobre 2010 al novembre 2011 quando
la predetta squalifica era ancora in corso.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
al deferito termine per la produzione di scritti difensivi.
Faceva pervenire articolata memoria difensiva il deferito che preliminarmente eccepiva l’esistenza
di giudicato sulla violazione contestata a seguito di delibera assunta dalla Commissione
Disciplinare Regionale dell’A.I.A. per gli stessi fatti con delibera n. 150 assunta nella riunione del 2
maggio 2012. Con tale delibera era stata comminata al deferito la sanzione disciplinare della
sospensione per mesi sette per la violazione degli articoli 40 comma 1 e 3 lett. G del regolamento
AIA. Nel merito contestava altresì di aver mai sottoscritto dichiarazioni mendaci, in quanto il
modulo a cui si faceva riferimento nel deferimento non conteneva l’esplicita attestazione di
assenza di sanzioni disciplinari in ambito federale e di aver completamento ignorato la vigenza del
provvedimento disciplinare a suo carico in quanto, all’epoca, i dirigenti della società dove operava
gli avevano assicurato che, a seguito di reclamo, la sanzione comminata era stata annullata in
quanto l’Arbitro aveva cambiato la sua versione dei fatti. Chiedeva quindi il proscioglimento.
Alla riunione partecipava il deferito che insisteva, tramite il suo difensore, nelle argomentazioni già
abbondantemente esposte nella memoria difensiva. Il rappresentante della Procura Federale
insisteva invece per l’accoglimento delle richieste, contestando l’esistenza del giudicato sui
medesimi fatti,e richiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni tre.
Ritiene preliminarmente la Commissione che l’invocato “ne bis in idem” sussista almeno
parzialmente. Non vi è dubbio dalla lettura degli atti che i fatti contestati siano identici sia nel
procedimento innanzi alla Giurisdizione domestica dell’AIA sia in quello Federale. Si contesta al
Campoli di aver occultato la sua condizione di squalificato all’atto dell’iscrizione al corso arbitri e di
aver poi arbitrato per oltre un anno in posizione di squalifica. Il fatto ha causato una violazione di
due norme, poste a presidio l’una del regolare andamento dell’attività sportiva, l’articolo 1 comma 1
del CGS, e l’altra della disciplina interna all’associazione arbitrale, l’articolo 40 del regolamento. Le
due violazioni, pur scaturenti da un unico comportamento, sono volte a presidiare interessi diversi
e sono oggetto di giurisdizione diversa, quella federale e quella dell’associazione arbitrale. Quindi il
Campoli non può essere giudicato due volte per la violazione dell’articolo 40 del regolamento
arbitrale, e va di conseguenza prosciolto in questa sede da tale addebito. Per quanto attiene la
violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS va invece affermato che tale violazione, per quanto qui
interessi, sussiste. Infatti, per il principio della conoscenza legale delle decisioni degli Organi
Disciplinari pubblicate sui comunicati ufficiali, il Campoli non può affermare di non sapere di essere
stato squalificato e non si può che constatare che, nel periodo di inibizione, abbia svolto attività
sportiva irregolarmente, addirittura arbitrando delle gare ufficiali. E’ ben vero che il modulo a cui si
fa riferimento nel deferimento non contenga in effetti la esplicita richiesta dell’assenza di pendenza
di provvedimenti disciplinari in ambito federale, ma è altrettanto vero che il Campoli abbia violato
la norma generale che impone ai soggetti in corso di inibizione o squalifica di svolgere qualsiasi
attività sportiva od agonistica in ambito federale. In termini di sanzione disciplinare, va però
grandemente ridimensionata la richiesta della Procura Federale, essendo cadute per le motivazioni
appena illustrate, sia la contestazione della violazione dell’articolo 40 del regolamento AIA, sia
l’accusa di falso e di mendacio, e quindi si ritiene congrua una sanzione in linea con quella già
adottata dalla Commissione Disciplinare dell’AIA. In termini di esecuzione è appena il caso di
precisare che la inibizione irrogata è di specie diversa rispetto a quella già comminata dalla
Commissione Disciplinare dell’AIA in quanto quella si limita alla sospensione dall’attività arbitrale
esterna, rimanendo a carico del sanzionato tutti gli altri oneri associativi, mentre l’inibizione
comminata in ambito federale inibisce qualsiasi attività sportiva. Le due sanzioni dovranno quindi
coesistere sommando gli effetti a carico del tesserato.
Tutto ciò premesso la Commissione disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere il deferito Campoli Andrea, arbitro effettivo della sezione di Latina, responsabile della
violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e per l’effetto di comminargli la sanzione dell’inibizione
per mesi sette a decorrere dal 2.12.2012, data di scadenza della precedente sanzione.
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