COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EMILIANO BRANCA DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DELLA GUIDA AI REGOLAMENTI DEI TORNEI GIOVANILI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO DIRIGENTE, EX ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EMILIANO BRANCA DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DELLA GUIDA AI REGOLAMENTI DEI TORNEI GIOVANILI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO DIRIGENTE, EX ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale della F.I.G.C., ha esaminato la documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Lazio con allegata la nota del 5.5.2011 del Presidente della Società SAN GIORGIO A LIRI, che ha lamentato l’irregolare utilizzo del proprio giovane calciatore EVENGELISTA SIMONE (Cat. Esordienti) da parte della consorella A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924, nel corso del Torneo MEMORIAL LINO BATTISTA tenutosi il 23.4.2011 ed autorizzato dal Comitato Regionale Lazio. Nell’esposto il Presidente della Società SAN GIORGIO A LIRI ha segnalato che il calciatore in questione è stato schierato in tre incontri del suindicato torneo, in assenza di alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza. Acquisiti i fogli di censimento delle due società e copia dei documenti identificativi del calciatore EVANGELISTA e letta la relazione redatta dal Collaboratore Federale dalla quale si deduce preliminarmente che il Presidente della Società SAN GIORGIO A LIRI, in sede di audizione, ha confermato quanto esposto nella denuncia, dichiarando di aver visto le tre gare in cui il calciatore in questione è stato impiegato della Società NUOVA CASSINO, senza peraltro averne concesso l’autorizzazione . Chiesto chiarimenti ad un dirigente, gli è stato detto che i genitori avevano comunicato il nulla – osta a detta partecipazione al Torneo. Il Presidente della Società NUOVA CASSINO CALCIO sulla vicenda ha dichiarato di non essersi mai occupato del Settore Giovanile, del quale era responsabile il Dirigente BRANCA EMILIANO, attualmente non tesserato. Il predetto BRANCA, interrogato, in effetti ha dichiarato che il calciatore EVANGELISTA ha partecipato a detto Torneo, in quanto i genitori dello stesso avevano assicurato che la Società aveva concesso il nulla osta necessario. La Procura Federale, alla luce di dette dichiarazioni, e considerato che l’art. 8 della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili, organizzati dalla Società, non è stato rispettato, in quanto il calciatore non è stato munito di nulla-osta rilasciato dalla Società di appartenenza e depositato presso la Società organizzatrice prima dell’inizio del Torneo, ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare territoriale il Sig. BRANCA EMILIANO, all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della Società NUOVA CASSINO CALCIO per le violazione alle norme indicate in titolo e la società NUOVA CASSINO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo dirigente. Questa Commissione si è riunita nella seduta del 27.6.2012 a cui è presente il Collaboratore della Procura Federale mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura Federale ha quindi insistito per la responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. BRANCA EMILIANO l’inibizione per 3 mesi e per la Società NUOVA CASSINO CALCIO l’ammenda di € 600. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver esaminato gli atti, ritiene che le richieste dalla Procura possano essere lievemente ridimensionate. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di inibire il Sig. BRANCA EMILIANO per 45 giorni e di comminare alla Società NUOVA CASSINO CALCIO l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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