COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EMILIANO BRANCA DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DELLA GUIDA AI REGOLAMENTI DEI TORNEI GIOVANILI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO DIRIGENTE, EX ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EMILIANO BRANCA
DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DELLA GUIDA AI
REGOLAMENTI DEI TORNEI GIOVANILI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CASSINO
CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL
SUO DIRIGENTE, EX ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Procuratore Federale della F.I.G.C., ha esaminato la documentazione trasmessa dal Comitato
Regionale Lazio con allegata la nota del 5.5.2011 del Presidente della Società SAN GIORGIO A
LIRI, che ha lamentato l’irregolare utilizzo del proprio giovane calciatore EVENGELISTA SIMONE
(Cat. Esordienti) da parte della consorella A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924, nel corso del
Torneo MEMORIAL LINO BATTISTA tenutosi il 23.4.2011 ed autorizzato dal Comitato Regionale
Lazio.
Nell’esposto il Presidente della Società SAN GIORGIO A LIRI ha segnalato che il calciatore in
questione è stato schierato in tre incontri del suindicato torneo, in assenza di alcuna autorizzazione
da parte della Società di appartenenza.
Acquisiti i fogli di censimento delle due società e copia dei documenti identificativi del calciatore
EVANGELISTA e letta la relazione redatta dal Collaboratore Federale dalla quale si deduce
preliminarmente che il Presidente della Società SAN GIORGIO A LIRI, in sede di audizione, ha
confermato quanto esposto nella denuncia, dichiarando di aver visto le tre gare in cui il calciatore
in questione è stato impiegato della Società NUOVA CASSINO, senza peraltro averne concesso
l’autorizzazione . Chiesto chiarimenti ad un dirigente, gli è stato detto che i genitori avevano
comunicato il nulla – osta a detta partecipazione al Torneo.
Il Presidente della Società NUOVA CASSINO CALCIO sulla vicenda ha dichiarato di non essersi
mai occupato del Settore Giovanile, del quale era responsabile il Dirigente BRANCA EMILIANO,
attualmente non tesserato.
Il predetto BRANCA, interrogato, in effetti ha dichiarato che il calciatore EVANGELISTA ha
partecipato a detto Torneo, in quanto i genitori dello stesso avevano assicurato che la Società
aveva concesso il nulla osta necessario.
La Procura Federale, alla luce di dette dichiarazioni, e considerato che l’art. 8 della Guida ai
Regolamenti dei Tornei Giovanili, organizzati dalla Società, non è stato rispettato, in quanto il
calciatore non è stato munito di nulla-osta rilasciato dalla Società di appartenenza e depositato
presso la Società organizzatrice prima dell’inizio del Torneo, ha ritenuto di deferire a questa
Commissione Disciplinare territoriale il Sig. BRANCA EMILIANO, all’epoca dei fatti responsabile
del Settore Giovanile della Società NUOVA CASSINO CALCIO per le violazione alle norme
indicate in titolo e la società NUOVA CASSINO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo dirigente.
Questa Commissione si è riunita nella seduta del 27.6.2012 a cui è presente il Collaboratore della
Procura Federale mentre nessuno è presente per i deferiti.
La Procura Federale ha quindi insistito per la responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig.
BRANCA EMILIANO l’inibizione per 3 mesi e per la Società NUOVA CASSINO CALCIO
l’ammenda di € 600.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver esaminato gli atti, ritiene che le richieste dalla
Procura possano essere lievemente ridimensionate.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di inibire il Sig. BRANCA
EMILIANO per 45 giorni e di comminare alla Società NUOVA CASSINO CALCIO l’ammenda di €
400,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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