COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIMONE CAMMERTONI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., E 61 COMMA 6 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI LUCA CAPPUCCINI E MAURO IACCHETTI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ATLETICO GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIMONE CAMMERTONI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., E 61 COMMA 6 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI LUCA CAPPUCCINI E MAURO IACCHETTI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ATLETICO GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio trasmetteva alla Procura Federale in data 15.5.2012 la denuncia avanzata dalla Società V.J.S. VELLETRI, in cui segnalava la partecipazione irregolare del calciatore CAMMERTONI SIMONE della Società ATLETICO GROTTAFERRATA, in cinque gare del Campionato di Promozione ed esattamente: contro la Società SAMAGOR il 26.2.2012; CAVA DEI SELCI del 4.3.2012; VJS VELLETRI l’11.3.2012; PALOCCO il 18.3.2012 e AUDACE GENAZZANO il 25.3.2012. Il Collaboratore della Procura Federale esperiva le opportune indagini, in base alle quali rilevava che il calciatore CAMMERTONI della Società ATLETICO GROTTAFERRATA, partecipava illegittimamente alle suddette cinque gare, in quanto il tesseramento del calciatore in data 23.1.2012 veniva respinto per carenza di documentazione. La Società ATLETICO GROTTAFERRATA non si attivava non provvedendo ad inoltrare all’Ufficio Tesseramento l’ integrazione documentale richiesta. Malgrado ciò la Procura Federale rilevava che la società ATLETICO GROTTAFERRATA, come si evince dalla documentazione in atti, inseriva il nominativo del predetto calciatore nelle 5 distinte di gara che venivano sottoscritte dal Dirigente MAURO IACCHETTI (4 gare) e dal Presidente LUCA CAPPUCCINI (1 gara), in cui entrambi dichiaravano la regolarità del tesseramento dei partecipanti alla gara. Pone in evidenza il Collaboratore Federale che negli incontri del 26.2.2012 e 4.3.2012 il CAMMERTONI veniva inserito in distinta tra i calciatori di riserva e non utilizzato nelle citate gare, precisando però che tale situazione comporta ugualmente un rilievo disciplinare, così come riconosciuto da consolidata giurisprudenza al riguardo. In conseguenza di tutto ciò la Procura Federale riteneva di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale, i soggetti indicati in titolo per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto. Alla riunione indetta da questa Commissione era presente il Rappresentante della Procura, mentre per gli altri deferiti nessuno compariva né pervenivano memorie difensive. La Procura insiste per la responsabilità dei deferiti, chiedendo per il calciatore SIMONE CAMMERTONI la squalifica per 3 giornate, per il Presidente LUCA CAPPUCCINI l’inibizione per 60 giorni, per il Dirigente MAURO IACCHETTI l’inibizione per 90 giorni e per la Società ATLETICO GROTTAFERRATA 3 punti di penalizzazione e l’ammenda di € 2.000 La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed in tal senso la Commissione ritiene che venga applicata una sanzione pari al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla irregolarità del Campionato. Nel caso in esame appare evidente l’irregolarità sullo svolgimento finale del Campionato. In relazione alle pene richieste dalla Procura, le stesse appaiono congrue. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, e di applicare al calciatore CAMMERTONI SIMONE la squalifica per 3 gare, al Presidente CAPPUCCINI LUCA l’inibizione per 60 giorni e per il Dirigente MAURO IACCHETTI per 90 giorni. Nulla a carico della Società ATLETICO GROTTAFERRATA in quanto inattiva dal 20.7.2012. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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