• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CLEMENTE LORENZO
ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A) C) E H) DEL REGOLAMENTO
AIA, DEL SIG. FABI VALENTINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA
SOCIETA’ ATLETICO LARIANO E DEL CALCIATORE PANTONI FABIO ENTRAMBI PER
VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO A
TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.
4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CLEMENTE LORENZO
ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A) C) E H) DEL REGOLAMENTO
AIA, DEL SIG. FABI VALENTINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA
SOCIETA’ ATLETICO LARIANO E DEL CALCIATORE PANTONI FABIO ENTRAMBI PER
VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO A
TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.
4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del C.R. Lazio in data 23.11.2011 trasmetteva alla Procura Federale la denuncia del
Presidente della Società A.S.D. RE COLLATINO, nella quale segnalava che l’arbitro CLEMENTE
LORENZO al termine dell’incontro avrebbe convocato i due capitani ai quali avrebbe detto che il
dirigente della Società ATLETICO LARIANO lo avrebbe invitato a sorvolare su una ammonizione a
carico di un calciatore della Società ATLETICO LARIANO, già diffidato, e che se questi fossero
d’accordo, avrebbe tolto un’ammonizione per parte.
Dagli atti di gara esaminati dal Collaboratore Federale, non si è riscontrato alcun riferimento a
quanto denunciato dal Presidente dell’A.S.D. RE COLLATINO.
Il Direttore di gara ascoltato dall’Organo Inquirente forniva una non chiara ricostruzione
dell’accaduto in cui riferiva che un giocatore entrava nel suo spogliatoio chiedendogli di annullare
a sua ammonizione. L’arbitro ovviamente riferiva al Procuratore che il regolamento non gli
consentiva di accogliere tale richiesta invitandolo ad uscire dallo spogliatoio.
Dopo qualche minuto rientrava nello spogliatoio, insieme al capitano dell’altra squadra che, irritato
chiedeva all’arbitro perché avrebbe dovuto togliere l’ammonizione al calciatore dell’altra squadra.
L’arbitro rispondeva al calciatore che non era sua intenzione alterare il referto di gara e negava di
aver fatto alcuna proposta ai due giocatori in merito a possibili cancellazioni o alterazioni di
provvedimenti disciplinari adottati in campo.
Il Dirigente dell’ATLETICO LARIANO ed il capitano dichiaravano di non ricordarsi alcun episodio
degno di nota avvenuto a fine gara.
Il Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. RE COLLATINO, Sig. ALESSANDRINI SERGIO ed il
capitano CORSETTI SANDRO, confermavano al Collaboratore della Procura quanto già
denunciato dal loro Presidente. Il capitano Corsetti dichiarava che mentre si stava facendo la
doccia, veniva chiamato dall’arbitro nel suo spogliatoio, dove tra l’altro si trovava già il capitano
dell’ATLETICO LARIANO , Sig. PANTONI FABIO, avvertendoli che se fosse stato d’accordo
avrebbe tolto una ammonizione al giocatore dell’ATLETICO LARIANO, altrimenti la situazione
sarebbe rimasta invariata . Il Corsetti rispose di non essere assolutamente interessato.
Il Sig. ALESSANDRINI SERGIO, nell’audizione affermava di aver visto al termine della gara in
questione, il capitano CORSETTI, convocato dall’arbitro, recarsi nel suo spogliatoio e conosciuto il
motivo, decise di entrare nello spogliatoio del direttore di gara dove era presente un dirigente
dell’ALTETICO LARIANO, per chiedergli spiegazioni e che l’arbitro stesso gli confermava la
proposta fatta al capitano della propria squadra, cioè la cancellazione dell’ammonizione di un
calciatore del RE COLLATINO, in cambio della cancellazione dell’ammonizione del n. 3
dell’ATLETICO LARIANO, Sig. PANTONI FABIO.
L’incaricato della Procura, alla luce d tali dichiarazioni, si è reso conto che le stesse presentano
profili di assoluta attendibilità e credibilità, in quanto rispondenti alla denuncia presentata dal
Presidente della Società RE COLLATINO, e che appaiono perfettamente collimanti l’uno con
l’altra.
Ritenuto pertanto che dai fatti così riassuntivamente esposti, si evidenziano comportamenti
antiregolamentari da parte del Direttore di gara Sig. CLEMENTE LORENZO, del Dirigente e del
capitano della squadra stessa Sig. PANTONI FABIO , l’Organo Requirente ha ritenuto deferirli a
questa Commissione Disciplinare per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo .
All’udienza fissata dalla Commissione Disciplinare erano presenti i deferiti, il Sig. CLEMENTE
LORENZO e il Sig. PANTONI FABIO. Quest’ultimo preliminarmente poneva in evidenza che la
propria squadra aveva vinto la Coppa Disciplina nella passata stagione sportiva e ribadiva che
l’ammonizione presa dal calciatore PANTONI non è mai stata cancellata e che, tra l’altro, lo
stesso, non essendo in diffida, non aveva alcun interesse a farsi togliere la stessa.
La Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità a carico dei deferiti
chiedendo per l’arbitro LORENZO CLEMENTE l’ammenda di € 250 con diffida e mesi 2 di
sospensione, per il Dirigente FABI VALENTINO l’inibizione per mesi 3, per il calciatore PANTONI
FABIO 2 mesi di squalifica e per la Società ATLETICO LARIANO E 500 di ammenda.
La Commissione Disciplinare ritiene i fatti sussistere e provati dai relativi atti istruttori espletati.
Valutato ancora il diverso grado di responsabilità dei deferiti, e in particolare appare maggiormente
censurabile il comportamento dell’arbitro LORENZO CLEMENTE
DELIBERA
Di infliggere all’Arbitro Sig, CLEMENTE LORENZO la sospensione per mesi 9, al Dirigente FABI
VALENTINO l’inibizione per mesi 3, al calciatore PANTONI FABIO la squalifica per mesi 2 e alla
Società ATLETICO LARIANO l’ammenda di € 500.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CLEMENTE LORENZO
ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A) C) E H) DEL REGOLAMENTO
AIA, DEL SIG. FABI VALENTINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA
SOCIETA’ ATLETICO LARIANO E DEL CALCIATORE PANTONI FABIO ENTRAMBI PER
VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO A
TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.
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