COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CLEMENTE LORENZO ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A) C) E H) DEL REGOLAMENTO AIA, DEL SIG. FABI VALENTINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO E DEL CALCIATORE PANTONI FABIO ENTRAMBI PER VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CLEMENTE LORENZO ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A) C) E H) DEL REGOLAMENTO AIA, DEL SIG. FABI VALENTINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO E DEL CALCIATORE PANTONI FABIO ENTRAMBI PER VIOLAZIONI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Presidente del C.R. Lazio in data 23.11.2011 trasmetteva alla Procura Federale la denuncia del Presidente della Società A.S.D. RE COLLATINO, nella quale segnalava che l’arbitro CLEMENTE LORENZO al termine dell’incontro avrebbe convocato i due capitani ai quali avrebbe detto che il dirigente della Società ATLETICO LARIANO lo avrebbe invitato a sorvolare su una ammonizione a carico di un calciatore della Società ATLETICO LARIANO, già diffidato, e che se questi fossero d’accordo, avrebbe tolto un’ammonizione per parte. Dagli atti di gara esaminati dal Collaboratore Federale, non si è riscontrato alcun riferimento a quanto denunciato dal Presidente dell’A.S.D. RE COLLATINO. Il Direttore di gara ascoltato dall’Organo Inquirente forniva una non chiara ricostruzione dell’accaduto in cui riferiva che un giocatore entrava nel suo spogliatoio chiedendogli di annullare a sua ammonizione. L’arbitro ovviamente riferiva al Procuratore che il regolamento non gli consentiva di accogliere tale richiesta invitandolo ad uscire dallo spogliatoio. Dopo qualche minuto rientrava nello spogliatoio, insieme al capitano dell’altra squadra che, irritato chiedeva all’arbitro perché avrebbe dovuto togliere l’ammonizione al calciatore dell’altra squadra. L’arbitro rispondeva al calciatore che non era sua intenzione alterare il referto di gara e negava di aver fatto alcuna proposta ai due giocatori in merito a possibili cancellazioni o alterazioni di provvedimenti disciplinari adottati in campo. Il Dirigente dell’ATLETICO LARIANO ed il capitano dichiaravano di non ricordarsi alcun episodio degno di nota avvenuto a fine gara. Il Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. RE COLLATINO, Sig. ALESSANDRINI SERGIO ed il capitano CORSETTI SANDRO, confermavano al Collaboratore della Procura quanto già denunciato dal loro Presidente. Il capitano Corsetti dichiarava che mentre si stava facendo la doccia, veniva chiamato dall’arbitro nel suo spogliatoio, dove tra l’altro si trovava già il capitano dell’ATLETICO LARIANO , Sig. PANTONI FABIO, avvertendoli che se fosse stato d’accordo avrebbe tolto una ammonizione al giocatore dell’ATLETICO LARIANO, altrimenti la situazione sarebbe rimasta invariata . Il Corsetti rispose di non essere assolutamente interessato. Il Sig. ALESSANDRINI SERGIO, nell’audizione affermava di aver visto al termine della gara in questione, il capitano CORSETTI, convocato dall’arbitro, recarsi nel suo spogliatoio e conosciuto il motivo, decise di entrare nello spogliatoio del direttore di gara dove era presente un dirigente dell’ALTETICO LARIANO, per chiedergli spiegazioni e che l’arbitro stesso gli confermava la proposta fatta al capitano della propria squadra, cioè la cancellazione dell’ammonizione di un calciatore del RE COLLATINO, in cambio della cancellazione dell’ammonizione del n. 3 dell’ATLETICO LARIANO, Sig. PANTONI FABIO. L’incaricato della Procura, alla luce d tali dichiarazioni, si è reso conto che le stesse presentano profili di assoluta attendibilità e credibilità, in quanto rispondenti alla denuncia presentata dal Presidente della Società RE COLLATINO, e che appaiono perfettamente collimanti l’uno con l’altra. Ritenuto pertanto che dai fatti così riassuntivamente esposti, si evidenziano comportamenti antiregolamentari da parte del Direttore di gara Sig. CLEMENTE LORENZO, del Dirigente e del capitano della squadra stessa Sig. PANTONI FABIO , l’Organo Requirente ha ritenuto deferirli a questa Commissione Disciplinare per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo . All’udienza fissata dalla Commissione Disciplinare erano presenti i deferiti, il Sig. CLEMENTE LORENZO e il Sig. PANTONI FABIO. Quest’ultimo preliminarmente poneva in evidenza che la propria squadra aveva vinto la Coppa Disciplina nella passata stagione sportiva e ribadiva che l’ammonizione presa dal calciatore PANTONI non è mai stata cancellata e che, tra l’altro, lo stesso, non essendo in diffida, non aveva alcun interesse a farsi togliere la stessa. La Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità a carico dei deferiti chiedendo per l’arbitro LORENZO CLEMENTE l’ammenda di € 250 con diffida e mesi 2 di sospensione, per il Dirigente FABI VALENTINO l’inibizione per mesi 3, per il calciatore PANTONI FABIO 2 mesi di squalifica e per la Società ATLETICO LARIANO E 500 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene i fatti sussistere e provati dai relativi atti istruttori espletati. Valutato ancora il diverso grado di responsabilità dei deferiti, e in particolare appare maggiormente censurabile il comportamento dell’arbitro LORENZO CLEMENTE DELIBERA Di infliggere all’Arbitro Sig, CLEMENTE LORENZO la sospensione per mesi 9, al Dirigente FABI VALENTINO l’inibizione per mesi 3, al calciatore PANTONI FABIO la squalifica per mesi 2 e alla Società ATLETICO LARIANO l’ammenda di € 500. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it