COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 06/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 9/2012 SAN GOTTARDO 1995 – MURA ANGELI terminata con il risultato di 2- 1

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 06/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 9/2012 SAN GOTTARDO 1995 - MURA ANGELI terminata con il risultato di 2- 1 - Il Giudice Sportivo premesso che in relazione alla gara a margine dagli atti ufficiali risulta che la società ASD SAN GOTTARDO 1995 ha schierato in campo il calciatore extracomunitario RUIZ Rodolfo, indicato in distinta con il nr. 7, il quale, tra l'altro, risulta anche essere stato ammonito al 2º minuto del secondo tempo; tenuto conto che dall'esame della documentazione depositata in F.I.G.C., il summenzionato calciatore non risulta regolarmente tesserato in quanto la relativa richiesta di tesseramento, datata 01.09.2012, non è corredata dalla documentazione prevista dal comma 11bis, art. 40 NOIF, il quale, per i calciatori extracomunitari, prevede che l'istanza di tesseramento è ritenuta ammissibile dalla F.I.G.C. solo se i documenti richiesti dalla summenzionata norma federale risultano regolari; in particolare la richiesta di tesseramento nr. 069761 presentata dalla ASD SAN GOTTARDO per il calciatore RUIZ Rodolfo, cittadino extracomunitario, non risulta completata con i seguenti documenti: - Dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera; - Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi; - Permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della Stagione Sportiva di riferimento. Ritenuto, altresì, che il tesseramento decorre comunque dalla data di comunicazione della Figc dopo la rituale verifica della regolarità della documentazione allegata alla richiesta di tesseramento (cd ratifica) considerato che, la posizione irregolare del calciatore RUIZ Rodolfo determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, e nel caso specifico, in considerazione di quanto disposto con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Liguria nr. 6 del 23.08.2012, l'esclusione dal proseguo dalla manifestazione di Coppa Liguria per l'utilizzo del calciatore in posizione irregolare di tesseramento; PQM infligge ai sensi dell'art. 17, comma 5, CGS, la sanzione della perdita della gara nei confronti della ASD SAN GOTTARDO e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui al 3º comma dell'art. 53 NOIF, stante il disposto di cui al C.U. nr. 6 del 23.08.2012, pag. 10, l'esclusione dalla manifestazione di Coppa Liguria; la sanzione dell'ammonizione nei confronti del dirigente accompagnatore del SAN GOTTARDO, Grattarola Fabio.
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