COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 1/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. FEDERICO SPAMPINATO A.S.D. MISTERBIANCO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 1/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. FEDERICO SPAMPINATO A.S.D. MISTERBIANCO La Procura Federale, con nota 9400/1106pf11-12/SS/ep del 25/06/2012 ha deferito il Sig. Federico Spampinato, presidente della A.S.D. Misterbianco, per non avere ottemperato al Lodo del Collegio arbitrale L.N.D., pubblicato con C.U. n° 3 del 02/03/2012 emesso all'esito del contenzioso promosso dal Tecnico sig. Tropea Sebastiano nei confronti della predetta Società, per mancato pagamento compensi. Ha altresì deferito la predetta Società, per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, ma hanno fatto pervenire note difensive a mezzo delle quali hanno rappresentato di avere corrisposto quanto dovuto, sia pure solo in data 30/05/2011. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Sig. Federico Spampinato e della sanzione dell'ammenda € 3.000,00 a carico della Società nonché due punti di penalizzazione in classifica. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale L.N.D. con provvedimento sul C.U. n° 3 del 02/03/2012 emesso all'esito del contenzioso fra la Società e il tecnico Tropea Sebastiano, relativamente ad accordo economico sottoscritto per la stagione 2009-2010 dall'allora A.S.D. Universal Misterbianco, poi divenuta A.S.D. Misterbianco a seguito di fusione (C.U. n° 18 del 05/08/2011 C.R. Sicilia). Va ricordato peraltro che il Lodo arbitrale è inappellabile e immediatamente esecutivo e che l’adempimento non fa venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio che risulta abbondantemente scaduto, così conseguendo le sanzioni come in dispositivo. Ma del pagamento va tenuto presente ai soli fini della quantificazione della sanzione quale attenuante da ritenersi equivalente alla specifica recidiva dei deferiti, già sanzionati da questa Commissione per fattispecie analoga (vedi C.U. 493 del 22/05/2012). P.Q.M. Visto l’articolo 9 commi 8 e 15 C.G.S., dispone applicarsi: al Sig. Federico Spampinato, Presidente della A.S.D. Misterbianco, la sanzione della inibizione per mesi cinque (5) da scontarsi in coda alla precedente inibizione che scadrà il 22/10/2012; alla predetta società la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) nonché un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel presente campionato. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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