COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 6/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROCCHETTA GAETANO (Presidente) Sig. CAMMALLERI PIETRO (Dirigente) Sig. BUONGIORNO GIUSEPPE (Calciatore) Società A.S.D. REAL RAGUSA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 6/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROCCHETTA GAETANO (Presidente) Sig. CAMMALLERI PIETRO (Dirigente) Sig. BUONGIORNO GIUSEPPE (Calciatore) Società A.S.D. REAL RAGUSA La Procura Federale, con nota 467pf10-11/GS/reg del 30/05/2012 ha deferito le parti sopra indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la Società per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Rocchetta Gaetano della inibizione per mesi quattro; a carico del Sig. Cammalleri Pietro della sanzione della inibizione per mesi tre; a carico del Sig. Buongiorno Giuseppe della sanzione della squalifica per due gare; a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 600,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che i soggetti deferiti, in gare disputate dalla Società deferita militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato regionale di 1^ categoria, hanno più volte inserito in distinta il nominativo del tecnico Sig. Monachelli Giovanni pur non essendo lo stesso regolarmente tesserato, sottoscrivendo il documento agli effetti normativi vigenti. P.Q.M. Dispone applicarsi: Ai Sigg. Rocchetta Gaetano e Cammalleri Pietro la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1) ciascuno; al Sig. Buongiorno Giuseppe la sanzione della squalifica per una gara; alla predetta Società, per responsabilità diretta e oggettiva, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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