DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO BP PRO PIACENZA – ATLETICO CASTENASO AN G0

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO BP PRO PIACENZA - ATLETICO CASTENASO AN G0 Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Atletico Pro Piacenza con cui si chiede sia inflitta alla società Atletico Castenaso la punizione sportiva della perdita della gara per inosservanza della disposizione di cui al C.U. nº 1 lett.b) ( impiego giovani calciatori) del Dipartimento Interregionale; OSSERVA - Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta in modo pacifico che dal 17º del secondo tempo fino al 20º minuto, a seguito di una sostituzione, la società A.Castenaso rimaneva in campo con soli 3 calciatori "giovani" contravvenendo così all'obbligo di schierare per l'intera durata della gara 4 calciatori "under". PQM delibera; 1) di accogliere il reclamo 2) di infliggere alla società Atletico Castenaso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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