F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di MANUEL MASOERO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di MANUEL MASOERO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Masoero è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività a favore della US Cannobiese Mergozzo pur essendo tesserato nella stessa ss 2010/11 per la consorella AC Castelletese; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012; - tenuto conto delle memorie difensive inviate dal deferito in data 18/07/2012. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano comprovati dalle concordanti dichiarazioni rese da numerosi calciatori tesserati per la US Cannobiese Mergozzo P.Q.M. dichiara il sig. MANUEL MASOERO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012.
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