F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO VITAGLIANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO VITAGLIANO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Vitagliano è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del C.G.S. in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione
al CU n. 1 ss 2010/11 del SGS per aver acconsentito di svolgere attività di carattere
tecnico ad un raduno non autorizzato di giovani calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/09/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive del 23/04/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati ed ammesso dal
deferito con la propria memoria difensiva
P.Q.M.
dichiara il sig. ALESSANDRO VITAGLIANO responsabile dell’addebito
disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della
squalifica fino al 15/09/2012.