F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO TORO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO TORO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Toro è stato deferito:
o con un primo procedimento per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in
relazione agli artt. 20, 31, comma 1, 33, comma 1 e 35, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico ed anche in riferimento all’art. 38, comma 1,
delle Noif per aver svolto nelle ss 2010/11 e 2011/12 funzioni dirigenziali per la
società Asd Atletico Bolzano senza aver richiesto la sospensione dall’Albo dei
Tecnici presso il Settore Tecnico; per aver svolto per parti delle ss 2010/11 e
2011/12 attività di tecnico per la Asd Atletico Bolzano senza formalizzare il
relativo tesseramento; per aver indetto, a seguito delle sue dimissioni, una
riunione con alcuni genitori di giovani calciatori da lui in precedenza allenati,
per poi organizzare e dirigere con gli stessi sedute di allenamento autonome e
non autorizzate, ben consapevole che tali atleti, fossero in costanza di
tesseramento con l’originaria società di appartenenza
o con un secondo procedimento per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella sua veste
di dirigente della ASD Atletico Bolzano ha tenuto un comportamento
antisportivo utilizzando dati sensibili di natura riservata allo scopo di conseguire
il trasferimento di giovani calciatori dalla Stella Azzurra alla Atletico Bolzano
formulando inoltre giudizi lesivi su altri tesserati e per essere stato inserito nella
tessera impersonale da parte della Società US Stella Azzurra ASD senza
richiedere la preventiva sospensione dall’Albo del Settore Tecnico ai sensi
dell’art. 33 del relativo Regolamento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/11/2012 per il primo deferimento e fino al 20/01/2013 per il
secondo;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.
Ritenuto che:
- preliminarmente i due procedimenti debbano essere riuniti, stante l’evidente
connessione soggettiva, per ragioni di economia processuale;
- i fatti tutti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati oltreché
confermati dalle numerose e concordanti testimonianze raccolte in sede di indagine
P.Q.M.
dichiara il sig. SEBASTIANO TORO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
20/05/2013.