F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANLUCA CANNISTRARO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIANLUCA CANNISTRARO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cannistraro è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del
Settore Tecnico e in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif per omissione nella
richiesta di tesseramento a favore della Società GSD Enna Calcio oltreché per non aver
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle quote annuali al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/10/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. GIANLUCA CANNISTRARO responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino
al 20/10/2012.