F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SANTONI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012
Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SANTONI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Santoni è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, 35, comma 1, e 38, comma 3, del
Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al CU n. 1 della SGS ss 2009/10 e
2010/11 e all’art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto il ruolo di responsabile
tecnico del Settore Giovanile della Asd San Sisto nella ss 2009/10 senza formalizzare
regolare tesseramento e per aver svolto attività collegata al trasferimento di giovani
calciatori nella ss 2010/11;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 20/01/2013;
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. FRANCESCO SANTONI responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
20/01/2013.