F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SANTONI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 9 del 20 luglio 2012 Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SANTONI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Santoni è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, 35, comma 1, e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al CU n. 1 della SGS ss 2009/10 e 2010/11 e all’art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto il ruolo di responsabile tecnico del Settore Giovanile della Asd San Sisto nella ss 2009/10 senza formalizzare regolare tesseramento e per aver svolto attività collegata al trasferimento di giovani calciatori nella ss 2010/11; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/01/2013; Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. FRANCESCO SANTONI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/01/2013.
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