COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 12/09/2012 Delibera del Giudice sportivo GARA – JUNIOR REAL MARIGNANO – MORCIANO DEL 09/09/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 12/09/2012 Delibera del Giudice sportivo GARA – JUNIOR REAL MARIGNANO – MORCIANO DEL 09/09/2012 Il Giudice Sportivo, uniti entrambi i reclami; letti gli atti ufficiali; verificata la ritualità del gravame e la propria competenza. OSSERVA: La Soc. A.S.D. Junior Real Marignano lamenta l’irregolare svolgimento della gara causa ritardo dell’arrivo dell’arbitro sul campo di gioco; - che non adempieva all’identificazione prima dell’inizio della gara dei tesserati, nonchè degli altri soggetti che avrebbero avuto accesso al campo di gioco; - che la Soc. reclamante A.S.D. Junior Real Marignano ritenendo influente sul regolare svolgimento della gara, nel citato reclamo richiede al G.S. di applicare l’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S. . Valutate le circostanze di fatto ed accertato dal supplemento dell’arbitro che il ritardo è causato dalla sostituzione del Direttore di gara e attivandosi il pronto A.I.A. l’arbitro designato dal pronto A.I.A. è giunto alle ore 15:55 e alle ore 16:00 dava luogo all’inizio della gara, il riconoscimento di tutti i partecipanti alla gara è stato effettuato regolarmente nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo con consegna delle rispettive distinte ad entrambe le squadre. Premesso che l’art. 71 NOIF prevede l’identificazione dei giocatori che le società intendono utilizzare; considerato che l’arbitro ha effettuato il regolare riconoscimento se pur nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo le irregolarità formali sulla identificazione dei giocatori non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti che sostanzialmente la identificazione è stata errata o che, almeno, è risultata incertezza sulla identità di chi ha preso parte alla gara. Considerato che dal controllo effettuato da questo G.S. presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. tutti i calciatori della società Morciano partecipanti alla gara sono risultati tutti tesserati. Tutto ciò premesso Il G.S. Delibera: - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Junior Real Marignano; - di addebitare la tassa reclamo. Esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. A.S.D. Morciano Calcio, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Junior Real Mariganno utilizzato il calciatore MAGI Vincenzo (nato il 12/09/1977) con ancora a carico un residuo sanzione di una giornata effettiva per recideva in ammonizione II infr. (sanzione comminata con C.U. nr. 22 del 30/11/2011 del C.R.E.R. ) Stagione Sportiva 2011/2012 “ Coppa Emilia 1^ Categoria “. La reclamante sulla base di quanto appena descritto ha chiesto l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17 C.G.S.. Rilevato dagli atti ufficiali della gara che il calciatore MAGI Vincenzo, nato il 12/09/1977 (inserito in distinta con il nr. 9), non aveva titolo a parteciparvi in quanto ancora squalificato per una giornata effettiva per recidiva in ammonizione II^ infr. (così come si evince dal C.U. nr. 22 del 30/11/2011 del C.R.E.R.). Ritenuto che per tale condotta è prevista l’applicazione, a carico della Soc. Junior Real Marignano, della sanzione di cui dall’art. 17 C.G.S. P.Q.M. Delibera: di accogliere il reclamo della Soc. Morciano e di infliggere, pertanto, alla Soc. Junior Real Marignano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: JUNIOR REAL MARIGNANO – MORCIANO 0 – 3 Di infliggere al calciatore MAGI Vincenzo Soc. Junior Real Marignano una ulteriore giornata di squalifica; - di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Junior Real Marignano Sig. Ermeti Matteo fino al 26/09/2012 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1) comma 1) C.G.S. - di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Morciano.
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