COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 02 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale, per fatti accaduti al termine della gara Oratorio Don Bosco / Montelupo Fiorentino, disputata in data 1 maggio 2011, a carico di :

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 02 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale, per fatti accaduti al termine della gara Oratorio Don Bosco / Montelupo Fiorentino, disputata in data 1 maggio 2011, a carico di : calciatori - Mancini Alberto Maria, - Fenzi Matteo, - Marsi Matteo, - Grassi William, cui viene contestata, con differenti motivazioni, la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; Società - U.S.C. Montelupo; - G.S.D. Oratorio Don Bosco, chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni addebitate ai rispettivi tesserati. Acquisita la segnalazione resa dal G.S.T. Toscana in ordine a comportamenti illeciti, ivi compresi episodi di violenza verbale e fisica, accaduti al termine della gara indicata, la Procura Federale ha disposto il deferimento rubricato in epigrafe. Il dibattimento, previa notifica delle rituali convocazioni, si svolge alla presenza dei seguenti tesserati ed Enti: - Mancini Andrea, rappresentato dai genitori Mancini Marco e Sani Monica; - Marzi Matteo, in proprio; - la Società U.S.C. Montelupo, in persona del Presidente pro tempore, Sig. Sebastiano Tofani. Detti tesserati e l’Ente sono difesi e rappresentati dall’Avvocato Gabriele Tremolanti del Foro di Firenze che ha inviato tempestive memorie. Risultano assenti, malgrado rituale convocazione,: - Fensi Matteo, - Grassi William; - la società G.S.D. Oratorio Don Bosco. Questi ultimi due hanno comunicato - con fax pervenuto alle ore 17.57 del giorno 6 settembre 2012,- la loro impossibilità a partecipare alla seduta. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Prima dell’inizio del dibattimento i seguenti soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: - Mancini Andrea, su pena base di gg 12 di squalifica, per il rito gg.8 - Marzi Matteo, su pena base di 8gg di squalifica , per il rito gg.6 - Società U.S.C. Montelupo, su pena base di 200,00 euro, per il rito ammenda di euro (150,00). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni : - Mancini Andrea, giorni 8 (otto) di squalifica; - Marzi Matteo, giorni 6 (sei) di squalifica; - Società U.S.C. Montelupo, ammenda di euro 150,00 (centocinquanta). Viene introdotto il dibattimento nei confronti dei calciatori Fensi Matteo, Grassi William e della società G.S.D. Oratorio Don Bosco, con la descrizione dei fatti che ne sono all’origine. Al termine della gara valida per il Campionato Regionale Allievi Dilettanti tra le squadre “ G.S.D. Oratorio Don Bosco Carrara” e “Montelupo A.S.D.”, disputata in data 1 maggio 2011, l’arbitro della gara annotava alla voce “varie” del rapporto : “ …nel proteggermi dalle offese e dal tentativo di colpirmi il mio osservatore veniva colpito violentemente alla schiena da pugni da alcun giocatori del Montelupo “. Al rapporto veniva allegata, quale supplemento, una nota dell’Osservatore Arbitrale che, nel descrivere analiticamente l’accaduto, indicava, quali autori del fatto, tre calciatori del Montelupo due dei quali riconosciuti nell’immediatezza, (Fensi e Marzi), mentre il terzo, il Mancini, che si era privato della maglia durante l’episodio, veniva identificato in sede istruttoria attraverso l’esame delle foto dei cartellini dei calciatori del Montelupo. Nel corso di detta istruttoria emergeva, per concorde affermazione dei calciatori Fensi e Marzi – non negata dall’interessato – che il calciatore della squadra Don Bosco, William Grassi, si era abbassato i pantaloncini al fine di mostrare le terga nude agli avversari, in evidente segno di scherno per la sconfitta inflitta. Così descritte le motivazioni poste a base del deferimento, il Presidente della C.D. invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le conclusioni dell’Ufficio. L’Avvocato Stefanini richiama gli atti istruttori dai quali è emerso che tra gli autori degli atti di violenza fisica è stato identificato il calciatore Fensi, già nel corso degli avvenimenti, direttamente dall’arbitro, dall’Osservatore A.I.A. e dal Dirigente Tecnico Provinciale della Sezione A.I.A. di Carrara. Precisa ancora che risulta altrettanto fondato il deferimento a carico del Grassi, il cui comportamento, fatto rilevare dai calciatori avversari al Collaboratore della Procura Federale, è stato ammesso dal calciatore, sia pure dando di esso una motivazione di altro genere assolutamente non credibile. Accertata in tal modo la colpevolezza del tesserato, conclude chiedendo la irrogazione di sanzioni che indica in misura proporzionale alle responsabilità di ciascuno: - a Fenzi Matteo, la squalifica per otto giornate di gara; - a Grassi William, la squalifica per quattro giornate; - alla Società G.S.D. Oratorio Don Bosco, l’ammenda di € 300,00 (trecento). Il Collegio, in sede deliberante, rileva che il deferimento trova il proprio fondamento nelle dichiarazioni rese dal D.G. e dall’Osservatore arbitrale sul rapporto di gara. Richiama il carattere di prova privilegiata di detti atti ai quali è di supporto anche la dichiarazione resa in istruttoria dal Delegato Tecnico Provinciale A.I.A. di Carrara, presente ai fatti. Il Fensi è stato identificato al momento del fatto dall’O.A., come indicato sul supplemento al rapporto di gara. La dinamica dei fatti, come descritta dai Dirigenti arbitrali, è assolutamente credibile, visto che l’O.A., girandosi dopo essere stato colpito, ha accertato la presenza solo dei tre calciatori incolpati come affermato dalla stessa difesa che da parte propria, del resto, non indica, né può indicare, la presenza di altri calciatori, circostanza che ex sé potrebbe indurre nel dubbio. Significativa in ordine alla veridicità dell’accaduto è la circostanza che l’episodio era stato a suo tempo oggetto di provvedimento (ammenda di € 250,00, divenuto definitivo) emesso dal G.S.T. con la motivazione “…Per avere, propri tesserati, colpito alla schiena l’Osservatore Arbitrale.”. Le affermazioni rese dal calciatore in sede istruttoria appaiono semplici escamotage volti ad attenuare la propria responsabilità e a tentare di evitare al Mancini, che appare essere in qualità di capitano calciatore di spicco della formazione, ogni sanzione. Infine circa la contestazione che riguarda il calciatore Grassi, tesserato per la Società Don Bosco, egli ammette il fatto sia pure dichiarando di aver voluto porre in essere un gioco con un compagno di squadra in segno di giubilo per la conseguita, sofferta, vittoria. La giustificazione addotta appare del tutto insignificante e comunque il gesto risulta compiuto in evidente violazione di quel comportamento che ciascun calciatore è chiamato a porre in essere durante l’attività sportiva. In conclusione il deferimento è fondato e quindi da accogliere, rilevandosi che per quanto riguarda la Società G.S.D. Oratorio Don Bosco. la responsabilità di cui è chiamata a rispondere ex art. 4, comma 2, del C.G.S. consegue all’acclarata colpevolezza del calciatore Grassi. P Q.M. la C.D.T.T., rilevato che nessuna attività difensiva è stata posta in essere, accoglie il deferimento e, tenuto conto dei diversi comportamenti tenuti, nonché del principio generale di afflittività delle sanzioni, infligge: - al calciatore Fensi Matteo, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara; - al calciatore Grassi William, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara - alla Società G.S.D. Oratorio Don Bosco, l’ammenda di € 300,00 (trecento). In esecuzione di quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S., dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Mancini Andrea, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara; - al calciatore Marzi Matteo, la squalifica, per 6 (sei) giornate di gara; - alla società Montelupo A.S.D., l’ammenda di euro 150,00 (centocinquanta).
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