DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 13/09/2012 MAPELLOBONATE CALCIO – ALZANO CENE 1909 S.R.L

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 13/09/2012 MAPELLOBONATE CALCIO - ALZANO CENE 1909 S.R.L Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Mapello Bonate Calcio con cui si chiede sia inflitta alla società Alzano Cene la punizione sportiva della perdita della gara per inosservanza della disposizione di cui al C.U. nº 1, lett b) ( impiego giovani calciatori), del Dipartimento Interregionale; OSSERVA Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto; Risulta in modo pacifico dagli atti ufficiali di gara che dal 28º del secondo tempo la società Alzano Cene, a seguito di una sostituzione, schierava in campo un solo calciatore classe 93 anzichè due come previsto dal citato C.U. ; PQM delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società Alzano cene la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio do 0-3 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it