CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 settembre 2012 promosso da: Sig.ra Valeria Cristina Medetti / Federazione Italiana Golf
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 settembre 2012 promosso da: Sig.ra Valeria Cristina Medetti / Federazione Italiana Golf
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PRES. BARTOLOMEO MANNA – ARBITRO
AVV. GIOVANNI ROSSI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e
Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1035 del 3 maggio 2012 promosso
da:
Sig.ra Valeria Cristina Medetti, nata a Milano il 28 settembre 1963, Cod. Fisc.
MDTVRC63P68F205F, ed ivi residente in Via Santa Croce n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Sergio Rosa e Alessandro Nobiloni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Via G. Nicotera n. 29
istante
CONTRO
Federazione Italiana Golf, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof.
Franco Chimenti, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74
intimata non costituito
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dalla sentenza n. 124/2011 del 9 gennaio 2012, emessa dal Giudice
di Prima Istanza della Federazione Italiana Golf, con la quale, in accoglimento del deferimento del
sostituto Procuratore Federale, veniva inflitta alla Sig.ra Medetti la sanzione della squalifica di 12
(dodici) mesi, da cui doveva essere decurtato il periodo di sospensione, già scontato, di 60
(sessanta) giorni, inflitto all’istante con provvedimento cautelare del 26 agosto 2011.
Successivamente, l’istante promuoveva appello avverso la predetta decisione innanzi alla
Commissione di Disciplina FIG.
La Commissione, con provvedimento n. 2/2012 del 3 aprile 2012, accoglieva l’appello.
In data 23 aprile 2012, il sostituto Procuratore Federale deferiva nuovamente la Sig.ra Medetti,
contestando la medesima condotta illecita oggetto del precedente provvedimento.
Seguiva, poi, in data 24 aprile 2012 un nuovo provvedimento di sospensione cautelare da parte
del Giudice di Prima Istanza della Federazione Italiana Golf.
Con atto depositato in data 3 maggio 2012 prot. n. 1035, l’istante proponeva istanza di arbitrato,
ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Pres.
Bartolomeo Manna veniva nominato quale Arbitro della parte istante; l’Avv. Giovanni Rossi ex art.
17.1 del Codice; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6,
comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale
Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex
art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente
del Collegio Arbitrale), Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro), Avv. Giovanni Rossi (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 8 agosto 2012 presso la sede
dell’arbitrato.
La Sig.ra Medetti formulava le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Adito Collegio, respinta ogni
contraria eccezione e deduzione, così disporre: in via preliminare e di urgenza, atteso che il
rinnovato ed illegittimo procedimento FIG 30/2012 sta creando alla parte istante evidenti e gravi
danni, non solo di immagine, ma anche a livello di turbativa psicosomatica, disporre l’interruzione
o quanto meno la sospensione del detto procedimento, anche al fine di elidere ulteriori
conseguenze negative anche per l’immagine della stessa Federazione Italiana Golf; in via
principale, riformare la Decisione 2/2012 emessa in data 3 aprile 2012 e depositata in data 5 aprile
2012, della Commissione Disciplina FIG, nella parte in cui dispone il trasferimento degli atti alla
Procura Federale “per l’eventuale avvio di un nuovo procedimento disciplinare nei confronti della
signora Valeria Medetti per la medesima infrazione alla stessa contestata, ove ne ricorrano i
presupposti e le condizioni”, statuendo anche l’impromovibilità di un nuovo procedimento per la
medesima infrazione a carico della signora Medetti in quanto in aperta violazione del principio ne
bis in idem contenuto nell’art. 649 c.p.p., che qui trova completa applicazione, nonché in violazione
anche del disposto dell’art. 31 comma 6 del Regolamento di Giustizia FIG. Con la vittoria nelle
spese di Arbitrato e di difesa e con il rimborso dei diritti amministrativi versati».
La Federazione Italiana Golf non si costituiva nel procedimento arbitrale.
All’udienza del 9 agosto 2012, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione per
l’assenza della parte intimata, il Collegio si riservava sull’istanza cautelare presentata dalla parte
istante, fissando l’udienza di discussione per il giorno 4 settembre 2012.
Sciogliendo la riserva, con ordinanza del 9 agosto 2012, il Collegio rigettava l’istanza cautelare.
All’udienza del 4 settembre 2012, all’esito dell’esposizione dei fatti da parte dei legali della Sig.ra
Medetti, e delle conclusioni ivi rassegnate, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in
decisione.
MOTIVI
1.
La Sig.ra Medetti lamenta la violazione da parte degli Organi Federali del noto principio giuridico
del “ne bis in idem”, «in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione
e per lo stesso reato (nel nostro caso, per lo stesso illecito)».
La difesa dell’istante osserva come la motivazione della decisione d’appello del 3 aprile 2012 sia in
netto contrasto con il brocardo poc’anzi enunciato, nella parte in cui «gli atti processuali vanno
peraltro rimessi alla Procura Federale per l’eventuale promozione di un nuovo procedimento
disciplinare nei confronti della signora Valeria Medetti, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni».
Ciò in quanto, osserva la difesa del Sig.ra Medetti, ex art. 15 (“Principio di Giustizia”) dei Principi
Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive
Associate, «il suesposto principio, nel confermare l’autonomia dell’ordinamento sportivo (sancita
dal D. L. 220/2003), esplica una necessaria funzione di collegamento tra l’ordinamento statuale e
quello sportivo, nel senso che, quando nel secondo si riscontrano delle incompletezze o delle
carenze normative, vi si supplisce mediante l’utilizzo delle normative dell’ordinamento statuale».
Pertanto, osserva l’istante, l’identità degli elementi posti alla base delle procedure intraprese
contro la Sig.ra Medetti indicano che si è «in presenza di una macroscopica violazione del divieto di
sottoporre nuovamente a giudizio l’indagato, già condannato o assolto, per i medesimi illeciti».
A tal riguardo, continua nel proprio ragionamento la difesa dell’istante, non può non essere preso
in considerazione, «per il chiaro disposto dei Principi Fondamentali CONI», quanto dispone l’art.
649 c.p.p., a mente del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo
fatto, neppure se questo vien diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le
circostanza”.
Infatti, riportando un importante intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. pen., SS.UU., 28 giugno 2005, n. 34655), la Sig.ra Medetti osserva come «l’art. 649 c.p.p.
costituisce un singolo, specifico, punto di emersione del principio ne bis in idem, che permea
l’intero ordinamento dando linfa ad un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle
decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità
connaturate al sistema. A tale divieto, pertanto, va attribuito il ruolo di principio generale
dell’ordinamento, dal quale, a norma dell’art. 12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere
quale necessario referente dell’interpretazione logico-sistematica».
2.
Il Collegio è, preliminarmente, chiamato a valutare, d’ufficio, l’ammissibilità dell’istanza di
arbitrato. Si tratta di un tema già esaminato, sotto il profilo del fumus boni iuris in sede cautelare,
e che merita, a questo punto, una trattazione definitiva e completa.
Nell’impugnazione endofederale dinanzi alla Commissione di Disciplina l’odierna istante ha
chiesto, in via principale, «[…] Accertato che il giudizio di primo grado denota la presenza di nullità
insanabili, che rendono improcedibile il giudizio, quali le ripetute violazioni del Principio di Giustizia
CONI 4.1. e 4.2, visto l’art. 34 n. 2 lettera c), voglia la Commissione disporre l’annullamento senza
rinvio della decisione impugnata [s.d.r]».
La Commissione di Disciplina, con la decisione oggetto di esame del Collegio, ha così statuito: «[…]
definitivamente pronunciando, visto l’art. 34, 2° co. lett. C) Reg. Giust. e gli artt. 179 e 181 c.p.p.,
accoglie il ricorso proposto dalla Signora Valeria Medetti avverso la decisione del Giudice di Prima
Istanza per la Lombardia del 9/19 gennaio 2012 (P.D. 124/10) e, per l’effetto, annulla senza rinvio
la predetta decisione [s.d.r.]».
Alla luce di quanto sopra, non può essere revocato in dubbio che l’impugnazione proposta in via
principale dalla Signora Medetti sia stata integralmente accolta dalla Commissione di Disciplina e
che, pertanto, non può essere configurato alcun profilo di soccombenza che possa giustificare
l’interesse ad impugnare e l’ammissibilità dell’istanza di arbitrato.
Occorre, tuttavia, considerare – come efficacemente esposto nell’atto di accesso all’arbitrato e in
sede di discussione orale – che sia nella motivazione che nel dispositivo la Commissione di
Disciplina ha, rispettivamente, affermato: a) «[…] Gli atti processuali vanno peraltro rimessi alla
Procura Federale per la eventuale promozione di un nuovo procedimento disciplinare nei confronti
della Signora Valeria Medetti per la medesima infrazione alla stessa contestata, ove ne ricorrano i
presupposti e le condizioni […]»; b) «[…] Dispone la remissione degli atti alla procura Federale per
una eventuale ulteriore azione disciplinare nei confronti della Signora Valeria Medetti [….]».
Il Collegio deve, quindi, valutare se le proposizioni sub a) contenute nella motivazione
e quelle sub b) contenute nel dispositivo abbiano natura decisoria e, in caso affermativo, se sia
possibile configurare una soccombenza della Signora Medetti.
Il Collegio non reputa possibile affermare la natura decisoria e, in ogni caso, un profilo di
soccombenza sul punto.
Infatti, come già rilevato in sede cautelare all’esito di una delibazione sommaria, non può
affermarsi che la decisione impugnata costituisca la fonte del potere della Procura Federale di
avviare il nuovo procedimento. La Procura, infatti, avrebbe potuto, anche in assenza
dell’indicazione della Commissione di Disciplina, avviare il procedimento così come previsto
dall’art. 31.6 del Regolamento di Giustizia.
In ogni caso, il sindacato del Collegio può essere esercitato solo su decisioni definitive della
giustizia federale e non anche sugli atti di impulso della competente Procura verso un decisum
federale.
Del resto, la stessa decisione di rimettere gli atti alla Procura Federale è coniugata con la
precisazione «ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni».
L’ammissibilità e/o procedibilità del nuovo giudizio dovrà essere valutata dalla giustizia federale e,
all’esito, potrà essere sottoposta al sindacato del TNAS.
Ferme le considerazioni finora esposte, il Collegio non può, comunque, esimersi dall’osservare
l’inutilità della statuizione sulla «rimessione» che si converte in un profilo di inopportunità. Tale
statuizione, in altri termini, è, da un lato, inutile e, dall’altro, contraddittoria con la scelta di
annullare senza rinvio la decisione di primo grado.
Se nel Codice che disciplina l’odierno giudizio fosse stata presente una disposizione di contenuto
analogo a quello dell’art. 384, 4° comma, cod. proc. civ. e, dunque, se il Collegio avesse avuto un
potere correttivo della motivazione, il Collegio avrebbe potuto in questa sede emendare la
motivazione sotto il profilo per cui è causa.
In conclusione, deve essere affermata l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato e debbono
considerarsi assorbite tutte le altre domande e deduzioni formulate.
3.
La mancata costituzione della Federazione Italiana Golf esime il Collegio da ogni statuizione in
ordine alle spese di lite. La peculiarità delle questioni trattate e il contenuto della motivazione
giustificano, invece, la scelta di porre a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, gli onorari del
Collegio, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, così
provvede:
1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato presentata dalla Signora Cristina Medetti;
2. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della Signora Cristina Medetti e della
Federazione Italiana Golf, in parti uguali tra loro, gli onorari del Collegio arbitrale che liquida,
complessivamente, in € 5.000,00.
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della Signora Cristina Medetti e della
Federazione Italiana Golf, in parti uguali tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
4. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi
versati.
Così deliberato, all’unanimità, in data 4 settembre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei
luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Bartolomeo Manna
F.to Giovanni Rossi