COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 15/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 12/ 9/2012 PONT DONNAZ – V.D.A. CHARVENSOD

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 15/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 12/ 9/2012 PONT DONNAZ - V.D.A. CHARVENSOD Le società USD PONT DONNAZ e ASD V.D.A. CHARVENSOD hanno entrambe presentato reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe con telefax inviati il giorno 13/09 rispettivamente alle ore 11.23 e alle ore 11.12 e quindi nel pieno rispetto della delibera della F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti per le gare di Coppa Italia e Coppa Regioni. I due reclami, pur vertendo su argomenti diversi, per opportunità di giudizio vengono accomunati in un unico procedimento. La società PONT DONNAZ lamenta un errore tecnico arbitrale asserendo che il loro giocatore BIANCO ELIA nel corso della gara sarebbe stato ammonito per ben DUE volte con esibizione di cartellino giallo senza venire espulso e per tale motivo chiede la ripetizione della gara. Le doglianze della reclamante sono pretestuose (ci si chiede quale danno abbia subito la società per l'eventuale mancata espulsione di un proprio calciatore !!) ed infondate in quanto non trovano riscontro nel referto di gara che costituisce fonte di prova privilegiata e non può essere disatteso da dichiarazioni di diverso tenore (art. 35 del C.G.S.). In tale referto infatti l'arbitro segnala di aver ammonito il giocatore BIANCO ELIA una sola volta al 5º minuto del secondo tempo supplementare e nel successivo supplemento di referto richiestogli da questo G.S. dichiara ".... specifico che il nº 3 Elia Bianco (USD Pont Donnaz Calcio) é stato ammonito al 5' del 2º t. supplementare senza aver ricevuto, né prima e né dopo, ulteriori sanzionamenti disciplinari". Da parte sua la società V.D.A. CHARVENSOD si duole che la controparte Pont Donnaz abbia fatto partecipare alla gara il giocatore CANALINI EMANUELE in pendenza di squalifica e chiede pertanto che vengano adottati nei confronti della stessa i provvedimenti previsti dal C.G.S. . Esperiti gli opportuni accertamenti é risultato che il succitato Canalini, presente in distinta con il nº 11 e quindi partecipante alla gara, é stato squalificato per DUE gare effettive in quanto espulso dal campo in occasione della gara di Coppa Italia Promozione V.D.A. CHARVENSOD - STRESA del 28/08/2011 ( provvedimento riportato sul C.U. nº 14 del 02/09/2011 ). Poichè tale squalifica non ha potuto essere scontata nella decorsa stagione sportiva, la stessa andava scontata nella nuova società di appartenenza nelle gare di Coppa Italia Promozione della presente stagione a norma degli art. 19 comma 11.1 e 22 comma 6 del C.G.S. . La posizione del Canalini risulta quindi irregolare ed il calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara oggetto del reclamo. Atteso quanto dettagliato in premessa pertanto SI DELIBERA -di rigettare il reclamo presentato dalla società PONT DONNAZ in quanto privo di fondamento e di disporre a carico della stessa l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata. -di accogliere il reclamo proposto dalla società V.D.A. CHARVENSOD inf liggendo alla società Pont Donnaz, in applicazione dell'art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. la perdita della gara con il seguente risultato : PONT DONNAZ - V.D.A. CHARVENSOD 0=3 - di comminare alla società PONT DONNAZ l'ammenda di Euro 150,00 - di squalificare per UNA ULTERIORE GARA il giocatore CANALINI EMANUELE - di inibire fino al 15 Novembre 2012 il dirigente accompagnatore responsabile signor BARBERO VALTER - di nulla disporre circa la tassa reclamo della società VDA CHARVENSOD in quanto non versata dalla stessa. - di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it