COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 15/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 12/ 9/2012 PONT DONNAZ – V.D.A. CHARVENSOD
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 15/09/2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 12/ 9/2012 PONT DONNAZ - V.D.A. CHARVENSOD
Le società USD PONT DONNAZ e ASD V.D.A. CHARVENSOD hanno entrambe presentato
reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe con telefax inviati il giorno 13/09 rispettivamente
alle ore 11.23 e alle ore 11.12 e quindi nel pieno rispetto della delibera della F.I.G.C. inerente
l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti per le gare di
Coppa Italia e Coppa Regioni.
I due reclami, pur vertendo su argomenti diversi, per opportunità di giudizio vengono accomunati in
un unico procedimento.
La società PONT DONNAZ lamenta un errore tecnico arbitrale asserendo che il loro giocatore
BIANCO ELIA nel corso della gara sarebbe stato ammonito per ben DUE volte con esibizione di
cartellino giallo senza venire espulso e per tale motivo chiede la ripetizione della gara.
Le doglianze della reclamante sono pretestuose (ci si chiede quale danno abbia subito la società
per l'eventuale mancata espulsione di un proprio calciatore !!) ed infondate in quanto non trovano
riscontro nel referto di gara che costituisce fonte di prova privilegiata e non può essere disatteso da
dichiarazioni di diverso tenore (art. 35 del C.G.S.).
In tale referto infatti l'arbitro segnala di aver ammonito il giocatore BIANCO ELIA una sola volta al 5º
minuto del secondo tempo supplementare e nel successivo supplemento di referto richiestogli da
questo G.S. dichiara ".... specifico che il nº 3 Elia Bianco (USD Pont Donnaz Calcio) é stato
ammonito al 5' del 2º t. supplementare senza aver ricevuto, né prima e né dopo, ulteriori
sanzionamenti disciplinari".
Da parte sua la società V.D.A. CHARVENSOD si duole che la controparte Pont Donnaz abbia fatto
partecipare alla gara il giocatore CANALINI EMANUELE in pendenza di squalifica e chiede pertanto
che vengano adottati nei confronti della stessa i provvedimenti previsti dal C.G.S. .
Esperiti gli opportuni accertamenti é risultato che il succitato Canalini, presente in distinta con il nº
11 e quindi partecipante alla gara, é stato squalificato per DUE gare effettive in quanto espulso dal
campo in occasione della gara di Coppa Italia Promozione V.D.A. CHARVENSOD - STRESA del
28/08/2011 ( provvedimento riportato sul C.U. nº 14 del 02/09/2011 ).
Poichè tale squalifica non ha potuto essere scontata nella decorsa stagione sportiva, la stessa
andava scontata nella nuova società di appartenenza nelle gare di Coppa Italia Promozione della
presente stagione a norma degli art. 19 comma 11.1 e 22 comma 6 del C.G.S. .
La posizione del Canalini risulta quindi irregolare ed il calciatore non aveva titolo a prendere parte
alla gara oggetto del reclamo.
Atteso quanto dettagliato in premessa pertanto SI DELIBERA -di rigettare il reclamo presentato
dalla società PONT DONNAZ in quanto privo di fondamento e di disporre a carico della stessa
l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.
-di accogliere il reclamo proposto dalla società V.D.A. CHARVENSOD inf liggendo alla società Pont
Donnaz, in applicazione dell'art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. la perdita della gara con il
seguente risultato :
PONT DONNAZ - V.D.A. CHARVENSOD 0=3
- di comminare alla società PONT DONNAZ l'ammenda di Euro 150,00
- di squalificare per UNA ULTERIORE GARA il giocatore CANALINI EMANUELE
- di inibire fino al 15 Novembre 2012 il dirigente accompagnatore responsabile signor BARBERO
VALTER
- di nulla disporre circa la tassa reclamo della società VDA CHARVENSOD in quanto non versata
dalla stessa.
- di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.