F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6, 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6, 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012) Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Mario Cassano per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, realizzando un risultato con un numero di reti segnate che determinasse per gli scommettitori il cd. “over”, al fine di favorire l’esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 dal gruppo degli “zingari”. Il Procuratore Federale rilevava, a carico del Sig. Cassano, altresì, le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. consistenti nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché nella pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33- 11/12. Il Sig. Cassano, con il medesimo atto, veniva, altresì, deferito per violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, C.G.S. per aver, dopo aver ricevuto alcune informazioni dal Sig. Carrobbio in merito alla gara Siena/Albinoleffe del 29 maggio 2011, effettuato una rilevante scommessa su un under riguardo l’esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro. Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Cassano respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e condannava il Sig. Cassano stesso alla squalifica per nove mesi. In relazione alla gara Siena/Piacenza, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, raggiunta la prova circa l’effettiva commissione da parte del Sig. Cassano degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Sig. Gervasoni. Secondo la Commissione, invero, le predette dichiarazioni erano state confermate da fatti obiettivi, quali la precisa individuazione dei soggetti promotori dell’illecito (Ilievski e Gegic), l’indicazione non generica dei soggetti coinvolti nell’illecito (Gervasoni, Cassano e Catinali), l’ammontare della somma percepita (€ 20.000,00 a testa) per l’attività illecita posta in essere con successo, la conferma integrale del Sig. Carobbio, che aveva ammesso di essere stato a conoscenza dell’illecito negli stessi termini indicati dal Sig. Gervasoni, e lo svolgimento della gara con il risultato sull’over già dopo i primi 45 minuti di gioco. In merito al Sig. Cassano, la Commissione riteneva poco convincenti le dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi alla Procura Federale, dal momento che il medesimo ricorrente si limitava a ricordare di aver effettuato due parate miracolose prima che si fosse concretizzato il pattuito “over”, parate queste poco rilevanti considerato che il predetto “over” si era concretizzato già alla fine del primo tempo. Inoltre, la Commissione respingeva la richiesta del Sig. Cassano di essere prosciolto alla luce del principio in dubio pro reo, in quanto la stessa non poteva trovare accoglimento in ragione del pieno convincimento raggiunto dalla Commissione medesima circa la responsabilità del calciatore stesso. Anche in relazione alla gara Siena/Albinoleffe, i Giudici di prime cure confermavano la violazione da parte del calciatore deferito delle suddette norme, in virtù della prova raggiunta circa la scommessa effettuata dal Sig. Cassano medesimo, sfruttando le informazioni che il Sig. Carobbio aveva comunicato al Sig. Gervasoni e ricavando un’ingente somma di denaro. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Cassano ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Cassano, in primo luogo, rileva come la Commissione non si sarebbe pronunciata sull’istanza di rinvio e/o sospensione del dibattimento sportivo in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Cremona, nonché sulle richieste istruttorie, dallo stesso avanzate nella propria memoria difensiva. Inoltre, secondo il calciatore in questione, la Commissione avrebbe utilizzato, nella valutazione del caso di specie, il meccanismo della valutazione indiziaria, secondo le regole processuali penali, apparendo contraddittoria nelle corrispondenti determinazioni sull’applicazione delle regole processuali: in particolare, i Giudici di primo grado avrebbero violato le regole del principio di difesa, non avendo disposto le audizioni dei Sig.ri Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio nel contraddittorio delle parti sulle circostanze di cui ai capi di incolpazione. In merito alla gara Siena/Piacenza, il Sig. Cassano sottolinea come l’unica chiamata diretta di reità sarebbe stata svolta dal Sig. Gervasoni, le cui dichiarazioni, tra l’altro, a detta del deferito medesimo, non sarebbero attendibili, mentre l’ulteriore richiamo al nome del Sig. Cassano stesso (ovvero alle dichiarazioni del Sig. Carobbio) dovrebbe essere considerato come chiamata di reità indiretta e, conseguentemente, priva di rilevanza processuale. In relazione alla gara in esame, il Sig. Cassano aggiunge, altresì, che la prestazione sportiva di particolare livello dallo stesso svolta avrebbe dovuto essere valutata quale confliggente rispetto ad un accordo illecito e non avrebbe potuto essere superata dalla riflessione che “l’over si concretizzava già alla fine del primo tempo”. Anche in merito alla partita Siena – Albinoleffe, la difesa del Sig. Cassano sostiene che l’unica chiamata diretta di reità sarebbe stata svolta dal solo Sig. Gervasoni, mentre non corrisponderebbe al vero la circostanza che il calciatore in questione avrebbe ricevuto notizia circa il possibile esito della partita da parte del Sig. Carobbio. Tale circostanza, a detta del Sig. Cassano, non emergerebbe da alcun atto presente nel fascicolo di indagine ed, anzi, sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni rese dal Sig. Zamperini. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante sono presenti gli avvocati Francesco Maresca e Gianluca Vecchio, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell’appello. In relazione alla posizione del tesserato Mario Cassano, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011 ed alla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e, limitatamente alla prima delle gare citate, perché ribadite dal tesserato Carobbio, il quale ha riferito di aver saputo dal medesimo Gervasoni della combine della gara medesima e del coinvolgimento dell’appellante. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità. Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Cassano nel tentativo di combine della gara Siena - Piacenza e la violazione del divieto di effettuare scommesse per la gara Albinoleffe - Siena. Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest’ultimo, in relazione alla gara Siena - Piacenza, su richiesta di alcuni esponenti del gruppo dei cosidetti “zingari”, si è fatto promotore di una combine avente ad oggetto un risultato di “over”, coinvolgendo anche, tra l’altro, il tesserato Cassano e percependo, sia il medesimo Gervasoni che l’appellante, la somma di € 20.000,00. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 27 dicembre 2011, riferiva quanto segue: “Effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l’over, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela: pertanto si decise per un semplice over, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l’incontro si concluse sul 3 a 2 per noi. Io, Cassano e Catinali abbiamo percepito € 20.000,00 a testa per il nostro contributo”. In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gravasoni, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: “Confermo che solo noi tre eravamo nella stanza di Ilievski dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi, ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte.” L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita è stata confermata dal tesserato Carobbio, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 29 febbraio 2012, con dichiarazioni autoaccusatorie, ha riferito che, “in occasione di una cena (con Gervasoni, Gecic e Ilievski, n.d.r.)”, Gervasoni gli disse che “Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011 era stata combinata con il coinvolgimento suo, di Catinali e di Cassano”. Circostanza, peraltro, confermata dallo stesso Carobbio in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 10 luglio 2012 (Gervasoni “mi disse che lui, Catinali e Cassano si erano “venduti” la gara che prevedeva un over”). Altro elemento che, a giudizio della Corte, conferma l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede nel fatto che il risultato “combinato” di over si è effettivamente realizzato già alla fine del primo tempo. E’, pertanto, comprovata la partecipazione alla combine in questione del tesserato Cassano, il quale, avvicinato da Gervasoni, accettò evidentemente l’offerta di combine e percepì la somma di € 20.000,00. Parimenti attendibili, perché, come detto, estremamente dettagliate in ordine a circostanze e a nomi dei soggetti coinvolti, risultano essere le dichiarazioni di Gervasoni relative alla gara Albinoleffe/Siena. Su detta gara, Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi alla Procura di Cremona in data 12 marzo 2012, ha, invero, avuto modo di riferire: “si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e Cassano per scommettere nella seguente situazione: si trattava della partita Albinoleffe/Siena….(OMISSIS)……pertanto, io e Cassano abbiamo scommesso sull’under (meno di tre gol) € 5.000,00 a testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di € 18.000,00 complessivi mentre in realtà Cassano ha ricevuto € 9.000,00 netti. Ci siamo appunto rivolti a Zamperini che conosceva questa persona che aveva a che fare con l’agenzia.” In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto infondate le richieste di rinvio e/o sospensione ed istruttorie avanzate dalla difesa del Cassano, nonché del tutto irrilevanti le circostanze riferite da quest’ultima in sede di ricorso. In via preliminare, la Corte intende, sia pur sinteticamente, affrontare la richiesta di rinvio e/o sospensione del dibattimento sportivo in attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti alla Procura di Cremona ed alla richiesta istruttoria di audizione di Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio. In ordine alla prima richiesta, secondo la Corte, è appena il caso di precisare l’assoluta indipendenza del processo sportivo rispetto al processo penale, che, peraltro, non risulta, in linea di principio, pregiudiziale al primo. Con riferimento, invece, alla richiesta di audizione di Gervasoni e Carobbio, la Corte ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l’altro: - detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell’ordinamento sportivo, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni; - tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti. In relazione all’irrilevanza delle circostanze di merito evidenziate dalla difesa del Cassano e segnatamente delle presunte contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai tesserati Gervasoni e Carobbio, la Corte fa presente che, in realtà, dette contraddizioni si limitano alla circostanza, riferita da Gervasoni e negata da Carobbio, della conoscenza di quest’ultimo della combine della gara Siena - Piacenza e del “regalo”, consistente in una somma di denaro, ottenuto dallo stesso Carobbio da parte degli esponenti del gruppo dei cosiddetti “zingari” per il suo contributo. Orbene, fermo restando che tutte le altre dichiarazioni rese dai due tesserati in questione coincidono, la Corte ritiene che la sopra ricordata apparente contraddizione ben può essere spiegata con il fatto che Carobbio, negando le circostanze riferite da Gervasoni, ha voluto evitare il suo coinvolgimento diretto nella combine della gara in questione. Per quanto riguarda i motivi specifici di impugnazione sviluppati dalla difesa di Cassano sulla gara Siena/Piacenza, la Corte precisa che non appare rilevante, al fine di escludere il coinvolgimento del ricorrente nella “combine”, la mancata individuazione di altri tesserati coinvolti in quest’ultima (su questo argomento, la Corte ricorda che, come premesso, questa decisione viene assunta allo stato degli atti e non si può, quindi, escludere che venga successivamente provato e contestato agli interessati il loro coinvolgimento), né l’ottima prestazione sportiva offerta da Cassano medesimo nel corso della partita in esame (su quest’ultimo punto, la Corte condivide, peraltro, quanto affermato dalla decisione impugnata in relazione al fatto che l’over si era concretizzato già alla fine del primo tempo). In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Cassano in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, con la conseguente impossibile “utilizzazione del principio in dubio pro reo”, come richiesto in sede di ricorso. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/F.I.G.C. del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012). In ordine, infine, alle difese svolte da Cassano sugli addebiti mossigli per la gara Albinoleffe/Siena, la Corte, vista l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Gervasoni, che risultano, come detto, estremamente dettagliate, ritiene irrilevante la mancata conferma delle stesse da parte di Zamperini. La Corte considera, pertanto, raggiunta la prova anche dell’avvenuta violazione, da parte dello stesso tesserato, del divieto di effettuare scommesse per la gara Albinoleffe – Siena. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cassano Mario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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