F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 16) RICORSO DEL CALCIATORE PESOLI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE 21.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it
16) RICORSO DEL CALCIATORE PESOLI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE 21.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Emanuele Pesoli per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Siena/Varese del 21 maggio 2011, in concorso con il Sig. Gervasoni, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e chiedendo al Sig. Gervasoni medesimo di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara. Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare, il Sig. Pesoli respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo condannava alla squalifica per tre anni. In particolare, i giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova circa l’effettiva commissione da parte del Sig. Pesoli degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione della circostanza per cui le dichiarazioni sia del Sig. Gervasoni, sia del Sig. Carobbio, rese sia in sede penale sia sportiva, chiamavano automaticamente in correità il ricorrente, nei cui confronti non emergevano motivi di risentimento e/o interesse al suo coinvolgimento. La Commissione rilevava, altresì, che il medesimo Sig. Pesoli, pur negando il tentativo di illecito, non ha potuto fare a meno di ammettere l’esistenza, già nei dieci giorni precedenti la gara in questione, di contatti telefonici con il Sig. Gervasoni. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Pesoli ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Pesoli, in primo luogo, rileva come la Commissione avrebbe erroneamente costruito la propria decisione basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni e dal Sig. Carobbio e, quindi, sui colloqui telefonici e presunti contatti avvenuti tra i predetti soggetti ed il ricorrente medesimo, senza tener conto della circostanza per cui, in merito a tali contatti e telefonate, non vi sarebbero prove sulla presunta colpevolezza del Sig. Pesoli stesso oltre alle dichiarazioni del Sig. Gervasoni e del Sig. Carobbio, dal momento che non sarebbero agli atti riscontri esterni, né testimoni che avrebbero assistito a tale conversazioni e/o contatti. Il Sig. Pesoli lamenta, altresì, di essere stato incolpato con riferimento ad una gara sulla quale non sarebbe mai stato ascoltato ed in merito alla quale non gli era stata mossa alcuna contestazione: nel corso dell’interrogatorio dinanzi alla Procura Federale, il ricorrente sarebbe stato sentito solo ed esclusivamente in riferimento alla partita Varese/Piacenza del 29 maggio 2011, mentre gli organi inquirenti non avrebbero fatto alcun cenno alla gara Siena/Varese, oggetto del presente procedimento. Secondo la difesa del ricorrente, tale comportamento degli organi inquirenti determinerebbe una vera e propria violazione del diritto di difesa del Sig. Pesoli medesimo, viziando, in tal modo, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre il ricorrente sostiene (i) che non corrisponderebbe a verità quanto sostenuto dal Sig. Gervasoni in merito alla presunta richiesta avanzata a quest’ultimo dal Sig. Pesoli stesso di verificare la disponibilità del Siena a pareggiare con il Varese, (ii) che le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni evidenzierebbero gravi contraddizioni, soprattutto in merito alla presunta disponibilità del Varese a perdere la partita in questione, come sostenuto dallo stesso in un primo momento, ovvero a pareggiare, come poi ritrattato in seguito, (iii) che, poiché nessuna incolpazione è stata ascritta ai Sig.ri Pesoli e Gervasoni in merito alla partita Varese – Piacenza, sembrerebbe che gli organi inquisitori non abbiano, in riferimento a detta gara, ritenuto attendibili le dichiarazioni del Gervasoni medesimo, con la conseguenza che, a detta del ricorrente, anche nel caso in questione, le predette affermazioni non avrebbero dovuto essere ritenute credibili, (iv) che il Sig. Pesoli non avrebbe mai avuto alcun contatto con il Sig. Carobbio, a differenza di quanto da quest’ultimo affermato. Il Sig. Pesoli aggiunge, altresì, che la Commissione avrebbe errato nel sostenere che le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni fossero attendibili in quanto “autoaccusatorie”, nonché che il Sig. Gervasoni medesimo non avesse alcun interesse a coinvolgere il Sig. Pesoli nella vicenda oggetto del presente giudizio, dal momento che estendendo l’ambito dei presunti “correi”, il Sig. Gervasoni stesso alleggerirebbe la propria posizione e la propria responsabilità. A tal proposito, la difesa del Sig. Pesoli evidenzia, inoltre, come le dichiarazioni del Sig. Gervasoni siano, ad ogni modo, del tutto inattendibili, in ragione sia del fatto che (i), in un primo momento, quest’ultimo avrebbe contestato ogni addebito nei suoi confronti, per poi ritrattare, (ii) avrebbe cominciato, per sua stessa ammissione, a “combinare” partite già quando era nel pieno della propria carriera agonistica, (iii) avrebbe riferito alla Procura Federale in ordine ad una cinquantina di partite, ricordandosi di tutti i calciatori coinvolti e di tutti i risultati, dimostrando, di conseguenza, la propria inattendibilità. Alla luce di quanto sopra, nel proprio atto difensivo, il ricorrente chiede che i Sig.ri Gervasoni e Carobbio vengano ascoltati in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, su tutte le circostanze oggetto di contestazione, richiesta questa già formulata in primo grado e, a detta del Sig. Pesoli, ingiustamente respinta dalla Commissione Disciplinare. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante è presente l’avvocato Paolo Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell’appello. In relazione alla posizione del tesserato Emanuele Pesoli, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Varese del 21 maggio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e, limitatamente all’avvenuto contatto telefonico e via sms tra i due soggetti, perché ammesse dal medesimo appellante. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità. Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Pesoli nel tentativo di combine della gara in esame. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “io contattai il giocatore Pesoli del Varese sia a mezzo telefono che a mezzo Skype, con riferimento alla partita Varese/Piacenza, per verificare se il Varese fosse disposto a perdere. Astrattamente il Varese sarebbe stato anche disponibile a combinare una sconfitta nel caso di un adeguato compenso, ma era loro necessario verificare il risultato della partita precedente Siena/Varese. Il Pesoli mi chiese se io conoscevo qualcuno del Siena per verificare se loro fossero disposti a loro volta a pareggiare con il Varese. Pertanto contattai Carobbio per verificare questa possibilità, ma lui mi disse subito che non potevano fare nulla in quanto si trattava dell’ultima partita casalinga del Siena con Conte come allenatore ed inoltre venivano da una brutta sconfitta ad Ascoli dove avevano perso 3 a 2 dopo che stavano vincendo 2 a 0, pertanto non si concluse né l’una né l’altra combine. Dopo la sconfitta per 5 a 0 con il Siena, contattati nuovamente Pesoli per vedere se aveva ancora la disponibilità a perdere, ma lo trovai piuttosto indeciso ed alla fine contro propose un pareggio che al Piacenza purtroppo non interessava. Gli zingari erano informati di queste trattative, ma non furono mai coinvolti in quanto non si giunse mai ad un accordo.” Inoltre, il tesserato Carobbio, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona in data 17 aprile 2012 e innanzi alla Procura Federale in data 10 luglio 2012, confermando le sopra ricordate dichiarazioni di Gervasoni, affermava: “quanto alla partita Siena – Varese del 21 maggio 2011 finita 5 a 0, fu Gervasoni a contattarmi rappresentandomi un’iniziativa del Pesoli, che giocava nel Varese, ai fini della manipolazione della partita. Io risposi a Gervasoni e allo stesso Pesoli, con il quale ho avuto dei contatti forse a mezzo Skype, che non c’erano le condizioni in quanto era l’ultima nostra partita in casa e quindi l’ultima in cui Conte faceva l’allenatore.” L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita in relazione al contatto telefonico e via SMS è stata confermata dall’appellante, nonostante quest’ultimo contesti il contenuto delle conversazioni intervenute. A quest’ultimo proposito, la Corte condivide il ragionamento della CDN sul punto che non appare davvero credibile che Gervasoni, peraltro autore di altri illeciti della stessa natura già accertati, attraverso i pacifici contatti intervenuti, “intendesse acquisire da Pesoli informazioni sullo stato di salute del Varese e della formazione che sarebbe scesa in campo” nella gara Varese/Piacenza del 29 maggio 2011.” E’, pertanto, comprovata la partecipazione alla combine della gara Siena/Varese del tesserato Pesoli. In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto infondate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa del Pesoli, nonché del tutto irrilevanti le circostanze riferite da quest’ultima in sede di ricorso. In via preliminare, la Corte, in ordine alla richiesta istruttoria di audizione di Gervasoni e Carobbio, ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l’altro: - detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell’ordinamento sportivo, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni; - tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti. Con riferimento al fatto che Pesoli non sarebbe stato ascoltato dalla procura Federale in relazione alla gara Siena/Varese, la Corte ritiene, invece, che sia appena il caso di precisare che l’audizione non rappresenta un elemento pregiudiziale al deferimento e necessario per porre in essere lo stesso, essendo, per definizione, in ogni caso salvaguardato il diritto di difesa del deferito nei gradi di giudizio previsti dal processo sportivo. In relazione all’irrilevanza delle circostanze di merito evidenziate dalla difesa del Pesoli e segnatamente delle presunte contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni rese dal tesserato Gervasoni in ordine alla disponibilità del Varese a pareggiare o perdere la gara con il Piacenza, la Corte fa presente che, in realtà, dette contraddizioni riguardano una gara diversa da quella in esame e silimitano all’oggetto dell’accordo (sconfitta o pareggio del Varese, appunto), non incidendo in alcun modo rispetto alle vicende che hanno portato al deferimento di Pesoli. In presenza delle suddette risultanze probatorie, nessun rilievo, inoltre, può esser dato al fatto che la Procura Federale non abbia ritenuto di procedere ad alcun deferimento per la gara Varese – Piacenza, come anche al fatto che Pesoli, in occasione dei contatti avuti con Gervasoni, non abbia indicato il nome dei propri compagni di squadra coinvolti nella possibile combine. Ciò posto, la Corte ribadisce l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni, confermate da Carobbio, opposta all’irrilevanza delle dichiarazioni dell’appellante volte evidentemente a negare il suo coinvolgimento nella combine in esame. In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Pesoli in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Varese del 21 maggio 2012. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/F.I.G.C. del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pesoli Emanuele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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