F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012) 3. RICORSO DEL SIG. MARINO MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ ACIREALE CALCIO 1946 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012) 3. RICORSO DEL SIG. MARINO MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ ACIREALE CALCIO 1946 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012) Alla società ricorrente è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione alle violazione ascritte al proprio legale rappresentante a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 4.5.2012 per violazione degli artt. 1 C.G.S., 94 ter, comma 2, e 91 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.); - al signor Mario Marino, all’epoca dei fatti direttore responsabile della detta società, è stata inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi 5, a seguito del detto deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 C.G.S., 94 ter, comma 2, e 91 delle N.O.I.F.; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata è stato rilevato che l’accordo economico tra l’Acireale e il proprio calciatore Fusseini Abdullah, pur sottoscritto dalle parti, non è stato trasmesso dalla società al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Ciò in violazione dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F., del precedente art. 91, che prescrive in capo alle società l’obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento, nonché dell’art. 1, comma 1, C.G.S. risolvendosi nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare l’agire dei soggetti dell’ordinamento sportivo; - i ricorrenti denunciano la contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, poiché: a) il calciatore Fusseini e la società Acireale non hanno mai sottoscritto alcun valido accordo economico su apposito modulo federale approvato dalla L.N.D.; b) la mancata richiesta di reintegra da parte del calciatore costituisce un evidente indice di una sua condizione fisica incompatibile con l’attività agonistica richiesta ad un calciatore tesserato a una società di Serie D, mentre il mancato deposito dell’accordo economico (rectius, della scrittura privata) conferma l’insussistenza della superiore asserita violazione, considerando anche la facoltà di risoluzione per inidoneità fisica consentita alla società ove l’infortunio si protragga oltre i sei mesi, come nella specie; - i ricorrenti concludono chiedendo la riforma della decisione gravata e una congrua riduzione delle sanzioni irrogate; ritenuto che: - le sanzioni contestate sono state legittimamente irrogate data la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. che prescrive, a cura della società ed entro un dato termine, il deposito degli accordi economici annuali sottoscritti con i calciatori tesserati; - il fatto secondo cui il calciatore Fusseini e la società Acireale non hanno sottoscritto l’accordo economico su apposito modulo federale approvato dalla L.N.D., non è di per sé circostanza esimente (ma semmai aggravante) essendo sufficiente, ai fini dell’infrazione, l’esistenza oggettiva di un accordo e il suo mancato deposito da parte della società; - la mancata richiesta di reintegra da parte del calciatore non esime da responsabilità la società né elimina la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F.; - non risulta che la società abbia esercitato la facoltà di risoluzione per inidoneità fisica; - sussiste anche la violazione dell’art. 91 N.O.I.F., in tema di osservanza dei doveri posti a carico delle società di assicurare ai propri tesserati lo svolgimento dell’attività sportiva; - non sussistono i presupposti per disporre la riduzione delle sanzioni irrogate; tra l’altro, ai fini della quantificazione delle sanzioni, la Commissione Disciplinare Nazionale ha specificamente valutato “il particolare e complesso iter del tesseramento del Fusseini Abdullah, nonché la circostanza che il calciatore, che pure avrebbe potuto, non ha mai richiesto di essere reintegrato né ha provveduto al deposito del proprio accordo economico, rimanendo di fatto inerte di fronte alla irregolare situazione determinatasi”; Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania) e dal signor Marino Mario. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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