F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART.39 C.G.S. DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL AVVERSO L’OBBLIGO PER LA RECLAMANTE DI CORRISPONDERE LA SOMMA € 2.130,00 AL SIG. ANGELOCORE MARCO (Provvedimento del Collegio Arbitrale – L.N.D. prot. 25.12 del 23.04.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART.39 C.G.S. DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL AVVERSO L’OBBLIGO PER LA RECLAMANTE DI CORRISPONDERE LA SOMMA € 2.130,00 AL SIG. ANGELOCORE MARCO (Provvedimento del Collegio Arbitrale – L.N.D. prot. 25.12 del 23.04.2012)
La Polisportiva Monterotondo Lupa S.r.l., ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Federale al fine di ottenere la revoca della delibera n. 25/12 del 23.4.2012 (e il relativo annullamento) con cui il Collegio Arbitrale aveva definito la vertenza instaurata dal signor Angelocore Marco nei confronti della Polisportiva facendo obbligo alla stessa di liquidare in favore del predetto la somma di € 2.000,00 a titolo di compenso della Stagione Sportiva 2010/2011. Il ricorso è fondato sul fatto che la Polisportiva non aveva avuto conoscenza di tale delibera e conseguentemente non aveva ottemperato al pagamento di quanto disposto non potendo così richiedere l’iscrizione e il ripescaggio nel Comitato Interregionale (Serie D). In subordine la ricorrente ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale di essere rimessa in termini per poter presentare le opportune memorie difensive di fronte al Collegio Arbitrale. Il ricorso va respinto in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 31 e 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Monterotondo Lupa S.r.l. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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