LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/G.S.D.CAPRIATESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/G.S.D.CAPRIATESE Con reclamo datato 07.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla, Commissione Accordi Economici, il sig. Piovan Andrea chiedeva la condanna della G.S.D. Capriatese al pagamento della somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico regolarmente sottoscritto e depositato; accludeva, altre, la relativa tassa prescritta dall'art. 25-bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a,6 50,00. La società controinteressata in data 04.08.2011 presentava le proprie controdeduzioni asserendo di aver integralmente corrisposto il dovuto al calciatore reclamante. Specificava infatti di aver corrisposto la somma complessiva di € 4.500,00 mediante tre distinti assegni bancari dell'importo di € 1.500,00 ciascuno e 1'ulteriore somma di € 3.000,00 mediante pagamento in contanti. A comprova delta suddetta circostanza la società produceva tre distinte ricevute sottoscritte dal reclamante, datate rispettivamente 31.01.2011, 11.03.2011, 30.04.2011; di queste, la prima e la terza confermavano il ricevimento della somma di € 3.000,00 mediante due assegni bancari di E 1.500,00 ciascuno, la seconda si riferiva invece al ricevimento della somma di € 4.500,00, di cui € 1.500,00 tramite assegno bancario ed € 3.000,00 per contanti. Il calciatore alla riunione tenutasi in data 14.10.2011, dopo aver preso visione della documentazione prodotta dalla società controinteressata, dichiarava di riconoscere come proprie le firme apposte in calce alle ricevute datate 31.01.2011 e 30.04.2011, relative ai pagamenti di € 1.500,00 avvenuti tramite gli assegni bancari regolarmente incassati, mentre disconosceva la firma apposta in calce al documento datato 31.03.2011, affermando di non aver mai ricevuto la somma di € 3.000,00 in contanti. Dall'esame della documentazione agli atti e dalle dichiarazioni assunte alla riunione del 14.10.2011, con particolari riferimento al disconoscimento da parte del sig. Piovan della firma in calce al documento datato 31.03.2011, si rilevava la possibile formazione di un documento affetto da falsità ideologica e materiale e di conseguenza l'impossibilità di procedere con una decisione in ordine al reclamo proposto. La CAE decideva pertanto di sospendere il procedimento e di rimettere gli atti alla Procura Federale per effettuare gli accertamenti del caso. Letta la relazione del collaboratore delegato dall'Ufficio per gli accertamenti se ne condividono le considerazioni rassegnate in conclusione della stessa circa lo svolgimento dei fatti. Le medesime in particolare soddisfano i principi di logica e fanno ritenere verosimili le conclusioni ivi riportate. Dagli accertamenti effettuati 6 emerso con chiarezza, diversamente da quanto asserito nel reclamo presentato, che il calciatore ha percepito non già 1'importo di € 4.500,00 sul maggior dovuto di € 7.500,00 in base all'accordo economico regolarmente depositato, bensì l'importo complessivo di € 9.000,00 sulla base di un presunto reale accordo per la maggiore somma di € 15.000,00, quindi diversa rispetto a quella dichiarata nell'accordo economico depositato. Il calciatore può reclamare unicamente quanto pattuito nell'accordo economico regolarmente depositato ai sensi dell'art. 94-ter N.O.I.F. Dagli accertamenti 6 emerso che lo stesso ha percepito un importo maggiore rispetto a quello ufficialmente concordato, con modalità diverse rispetto alle ricevute in atti, precisamente mediante assegni bancari negoziati da prossimi congiunti (la nonna e il padre). Gli elementi raccolti giustificano pertanto il rigetto del reclamo, avendo sotto il profilo sostanziale il calciatore ricevuto 1'importo complessivo di € 9.000,00. Inoltre la Commissione ai sensi dell'art. 25-bis Reg. L.N.D. segnala alla Procura Federale la possibile violazione dell'art. 8, punti 6 e 11 del C.G.S. PQM La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., respinge il reclamo proposto dal sig. Piovan Andrea nei confronti della GSD Capriatese, ora Nuvla San Felice. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Ai sensi dell'art. 25-bis L.N.D. dispone la segnalazione dei fatti del presente procedimento alla Procura Federale presso la F.I.G.C. per la possibile violazione dell'art. 8, punti 6 e 11 del C.G.S.
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