LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele CACURIO/A.S.D.SANVITESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele CACURIO/A.S.D.SANVITESE Con Racc.A.R. in data 18/06/2012 il sig. Raffaele CACURIO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE.un accordo economico prevedente un compenso forfettario di €.37,50 a prestazione sportiva relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Si rileva preliminarmente che al ricorso non 6 stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata Società (così come previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Raffaele CACURIO, nei confronti della Società A.S.D.SANVITESE. per violazione dell'art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il reclamo non potrà essere proposto nuovamente, in quanto il termine ultimo per la presentazione relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 e scaduto improbabilmente il 30 Giugno 2012.
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