F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) Il Procuratore Federale della F.I.G.C. (cfr. nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.7.2012), nell’ambito di una vasta indagine che prendeva le mosse da una serie di condotte dirette ad alterare lo svolgimento ed i risultati di alcune competizioni, con riferimento all'incontro di calcio Novara/Siena in data 1.5.2011, deferiva, tra gli altri: - Bertani Cristian; - Drascek Davide; - Gheller Mavillo; - nonché la società Novara Calcio. Gli incolpati (per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, C.G.S.), tutti calciatori della società Novara (chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva), erano accusati, appunto, di aver raggiunto un accordo con alcuni giocatori appartenenti alla società Siena (Carobbio Filippo, Larrondo Marcelo e Vitiello Roberto) finalizzato al raggiungimento di un risultato di pareggio tra le due squadre. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 11 in data 10.8.2012) squalificava i calciatori: - Bertani Cristian per anni 3 e mesi 6; - Drascek Davide, per anni 3 e mesi 6; - Gheller Mavillo - previa riqualificazione dei fatti contestatigli – per mesi 6. La società Novara Calcio veniva sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Riassuntivamente la Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla citata gara, ha osservato che l’accusa era fondata comprovata altresì dalle acquisizioni testimoniali nonché da riscontri atte a sorreggere le medesime. In particolare ha posto in rilievo, tra l’altro, che: "…Carobbio apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio…". Il calciatore Bertani – coinvolto, come visto, nella contestazione, nell’ambito del medesimo deferimento sempre relativamente alla gara Novara/Siena del 1°.5.2011 – in data 13.8.2012, impugnava la decisione di primo grado contestando la ricostruzione fattuale dell’accusa. A suo dire, risultavano, dall’esame degli atti, elementi che avrebbero dovuto portare al più ad una condanna per omessa denuncia (e non per illecito sportivo) – ed in via gradatamente subordinata, per violazione dell’art. 1, C.G.S. - non avendo egli mai preso parte in nessun modo ad alcun atto diretto alla realizzazione della combine della partita in questione. Sosteneva nell’impugnazione che egli poteva essere considerato unicamente come fruitore della notizia – una volta venuto a conoscenza del fatto che il risultato della gara sarebbe stato alterato – o meglio come colui il quale avrebbe “sfruttato” un accordo già intervenuto. A questo proposito sottolineava che, con provvedimento del Tribunale del Riesame del 26.6.2012 sarebbe attestata l’assenza del grave compendio indiziario nei suoi confronti e che egli avrebbe ricevuto un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto a quello riservato al calciatore Gheller (sanzionato solo con una squalifica di mesi 6 per un comportamento derubricato in omessa denuncia) che aveva la sua stessa posizione. Al riguardo poneva in luce - anche volendo dare seguito a quanto riferito dal Carobbio – che lui ed il Gheller si sarebbero esclusivamente limitati, al momento della ricognizione delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma al Carobbio medesimo dell’esistenza dell’accordo di pareggiare senza però che vi fosse prova alcuna di un diretto coinvolgimento nella fase preparatoria e conclusiva dell’accordo. In conclusione il riferimento operato dal Gervasoni in merito al contatto che il Bertani avrebbe avuto con gli stranieri organizzatori di scommesse, e le sopra indicate dichiarazioni del Carobbio, erano inidonee a portare alla condanna anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni accusatorie stesse nascondevano in realtà gravi motivi di inimicizia personale (rifiuto di prestare una somma di denaro) e provenivano da soggetto assolutamente non credibile mancando la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” del suo coinvolgimento. E’ infondata, per quanto già ampiamente statuito da questa Corte nella richiamata decisione n. 41, l’impugnazione nella parte in cui cerca di contrastare la motivazione della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza di elementi comprovanti l’esistenza di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Siena del 1°.5.2011. Al riguardo, come giustamente rilevato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, sussistono elementi per ritenere fondata l’accusa e la motivazione del Giudice di primo grado, secondo cui lo stesso ha preso parte fattivamente alla combine. Ciò è confermato, oltre che da quanto dichiarato dal Carobbio, il quale nell'imminenza della gara chiese conferma proprio al Bertani dell'impegno dei calciatori del Novara a mantenere l'accordo, anche dal tenore della stessa ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che, pur escludendo la sussistenza del reato associativo (decisione che, peraltro, questa Corte non ha ritenuto di condividere appieno: cfr. decisione di cui al Com. Uff. n. 21 del 6.8.2012), ha comunque ritenuto la piena sussistenza dell'ipotesi accusatoria in ordine al fatto che il Bertani aveva accettato l'offerta di manipolare alcune partite del Novara, tra le quali quella di cui è questione (cfr. Pag. 12 e SS.) . In questo contesto, l'assunta disparità di trattamento con il Gheller non sussiste, posto che questo ultimo, non solo non prese parte all'incontro ma non aveva avuto contatti con il gruppo degli stranieri operanti nel campo delle scommesse, cosa che, di contro, il Bertani pacificamente ebbe. A questo proposito, ancora, non può parlarsi di un mero sfruttamento, da parte del Bertani, di un accordo già intervenuto perché egli, prendendo parte alla gara, rispetta l’accordo concluso con gli stranieri. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bertani Cristian. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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