F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL CALCIATORE GHELLER MAVILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it
7) RICORSO DEL CALCIATORE GHELLER MAVILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
Il Procuratore Federale della F.I.G.C. (cfr. nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.7.2012), nell’ambito di una vasta indagine che prendeva le mosse da una serie di condotte dirette ad alterare lo svolgimento ed i risultati di alcune competizioni, con riferimento all'incontro di calcio Novara/Siena in data 1.5.2011, deferiva, tra gli altri:
- Bertani Cristian;
- Drascek Davide;
- Gheller Mavillo;
- nonché la società Novara Calcio.
Gli incolpati (per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, C.G.S.), tutti calciatori della società Novara (chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva), erano accusati, appunto, di aver raggiunto un accordo con alcuni calciatori appartenenti alla società Siena (Carobbio Filippo, Larrondo Marcelo e Vitiello Roberto) finalizzato al raggiungimento di un risultato di pareggio tra le due squadre. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 11 in data 10.8.2012) squalificava i calciatori:
- Bertani Cristian per anni 3 e mesi 6;
- Drascek Davide, per anni 3 e mesi 6;
- Gheller Mavillo - previa riqualificazione dei fatti contestatigli – per mesi 6. La società Novara Calcio veniva sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Riassuntivamente la Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla citata gara, ha osservato che l’accusa era fondata comprovata altresì dalle acquisizioni testimoniali nonché da riscontri atte a sorreggere le medesime. In particolare ha posto in rilievo, tra l’altro, che: "…Carobbio apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio…". Nondimeno per quel che riguarda in particolare la posizione del calciatore Gheller la Commissione Disciplinare Nazionale osservava che: “…dalle prove in atti, risulta che Gheller si è limitato, al momento della ricognizione delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a Carobbio dell’esistenza dell’accordo circa il pareggio, per poi recarsi in tribuna per assistere all’incontro, non essendo stato inserito nella lista dei giocatori che avrebbero preso parte alla partita. Ne consegue che al Gheller può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un illecito di cui era a conoscenza, ma non la partecipazione a esso, non risultando che abbia posto in essere alcun comportamento finalizzato al raggiungimento dell’accordo ovvero alla sua successiva attuazione”. In data 15.8.2012 il calciatore Gheller impugnava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, riqualificata la condotta in omissione di denuncia, lo aveva sanzionato con mesi 6 di squalifica. I motivi - redatti dal medesimo Avvocato del Drascek - erano nella sostanza sovrapponibili a quelli del Drascek stesso, divergendo unicamente per alcuni profili connessi, appunto, alla peculiare posizione dell’interessato, e, in via subordinata, concludevano per una riqualificazione in termini di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. (Per l’esposizione analitica dei motivi si rinvia per brevità a quanto già evidenziato da questa Corte relativamente alla posizione del calciatore Draschek). Fatta questa premessa si osserva, per ciò che concerne le contestazioni relative alla presunta violazione del diritto di difesa, che esse sono infondate, richiamandosi per brevità quanto statuito da questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 41 in data 4.9.2012) al riguardo, ove si è osservato che: “…In via preliminare, questa Corte deve, ancora una volta, occuparsi del rilievo, di ordine processuale, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe affetta da violazione del principio, di rango costituzionale (oltre che sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) del "giusto processo", in quanto pronunciata sulla scorta di elementi non emersi in sede dibattimentale ma raccolti nella fase delle indagini dalla Procura Federale, peraltro mediante acquisizione di atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Al proposito, non si possono che richiamare i principi espressi da questa Corte in alcune recentissime pronunce, rese sempre con riferimento ad ipotesi di illecito sportivo messe in luce dall'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona (cfr., tra le altre, la decisione di cui al Com. Uff. N. 23/CGF del 7.8.2012)…… …Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è, in effetti, accaduto nel presente giudizio, avendo le difese degli appellanti versato agli atti del procedimento una serie di testimonianze, per così dire a discolpa dei propri assistiti. In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, agitata in alcuni degli appelli, circa l’esigenza di completare il quadro probatorio anche a mezzo di confronti. Istanza, come detto, che non può trovare comunque accoglimento perché presuppone, erroneamente, l’automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità…”. E’ poi infondata, per quanto già ampiamente statuito da questa Corte nella richiamata decisione n. 41, l’impugnazione nella parte in cui cerca di contrastare la motivazione della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza di elementi comprovanti l’esistenza di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Siena del 1°.5.2011. I restanti motivi addotti dal Gheller, come già visto in precedenza, sostanzialmente analoghi a quelli del Drascek, sono parimenti infondati (oltre che sostanzialmente inammissibili). La Commissione Disciplinare Nazionale ha derubricato l’accusa originariamente contestata e ha sanzionato il calciatore per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.. Di tutto ciò nell’impugnazione non si tiene conto, poiché la medesima è affidata a motivi che, in realtà, prendono le mosse e cercano di confutare le originarie contestazioni di illecito sportivo non tenendo conto appunto del decisum di primo grado che ha ridotto la sanzione riqualificando i fatti. Nessun concreto elemento di contestazione il Gheller ha portato a supporto di quanto evidenziato in primo grado, in merito al fatto che egli risultava unicamente aver dato conferma al Carobbio dell’esistenza dell’accordo in merito al pareggio, senza poi prendere peraltro parte alla gara. Da ciò è logica la ricostruzione della decisione che in presenza di siffatto elemento ha valutato il comportamento sotto il diverso profilo meno grave di una mera cognizione – e della conseguente omissione di denuncia – dell’accordo, in assenza di elementi idonei a ritenere comprovata la partecipazione all’ideazione ed integrazione dell’accordo stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gheller Mavillo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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