LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 20/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ATALANTA – SOC. MODENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 20/09/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. ATALANTA – SOC. MODENA
Esaminati gli atti ufficiali,
• rilevato che la Soc. Atalanta ha schierato in campo il calciatore PALMA Antonio che risultava
squalificato (C.U. n. 94 dell’1/12/2011);
• visto l'art. 17 n. 5 del C.G.S.
delibera
di infliggere:
a) alla Soc. Atalanta la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta
alla Soc. Modena con il punteggio di 3-0;
b) alla Soc. Atalanta l'ammenda di € 250,00;
c) al calciatore PALMA Antonio (Soc. Atalanta) la sanzione dell’ammonizione (Prima
sanzione);
d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
e) al Dirigente accompagnatore ufficiale MORIGGI Venanzio (Soc. Atalanta) l’ammonizione
con diffida.