LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 20/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ATALANTA – SOC. MODENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 20/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ATALANTA – SOC. MODENA Esaminati gli atti ufficiali, • rilevato che la Soc. Atalanta ha schierato in campo il calciatore PALMA Antonio che risultava squalificato (C.U. n. 94 dell’1/12/2011); • visto l'art. 17 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: a) alla Soc. Atalanta la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Modena con il punteggio di 3-0; b) alla Soc. Atalanta l'ammenda di € 250,00; c) al calciatore PALMA Antonio (Soc. Atalanta) la sanzione dell’ammonizione (Prima sanzione); d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale MORIGGI Venanzio (Soc. Atalanta) l’ammonizione con diffida.
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