LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 24/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CAGLIARI – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 24/09/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. CAGLIARI - Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società
interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo
Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la
sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre
2012;
rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con
provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di
pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con
conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio
e l’obbligo di annullare quelli venduti;
considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data
sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a
tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla
partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole
sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello
svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive
inconsulte ed irrazionali”;
ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese
violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle
disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che
tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare
effettuazione della gara;
preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;
visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,
delibera
di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre),
disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di
competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.