COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 Settembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 200. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA FUTSAL GRAGNANO I MALEVENTUM DEL 9.06.2012 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 Settembre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
200. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA FUTSAL GRAGNANO I
MALEVENTUM DEL 9.06.2012 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che
aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell'atto di
impugnazione. Questa C.D.T., invero, giudica che la sanzione, inflitta dal G.S.T. a carico del
calcettista Aquino Marco, sia stata commisurata per eccesso e debba, conseguenzialmente, essere
ridimensionata, al fine della sua equa corrispondenza all’effettiva entità dell’infrazione impugnata.
Invero, si rileva che dalla documentazione depositata in atti dalla società reclamante, limitatamente
alla manata al volto ad un avversario (calcettista contrassegnato con la maglia n. 17), si riscontra,
così come segnalato dal direttore di gara nel proprio rapporto, solo un gesto irrispettoso nei
confronti del calcettista avversario. Al riguardo, questa C.D.T. giudica che la sanzione della
squalifica in argomento debba essere ridotta a due giornate di gare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Maleventum, riducendo a due
giornate di gare, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Aquino Marco; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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