COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 19/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. ZANERINI STEFANO, dirigente A.S.D. BO.CA CALCIO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 19/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. ZANERINI STEFANO, dirigente A.S.D. BO.CA CALCIO Con nota 24.7.2012 n. 523/1042, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ZANERINI STEFANO, dirigente dell’A.S.D. BO.CA CALCIO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.(inosservanza di norme federali e comportamento contario a principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 5, commi 1, 4 e 5 dello stesso codice, per avere scritto, sul settimanale “Romagna Sport”, consultabile anche on line, un articolo destinato alla visione di più persone, contenente espressioni, giudizi e rilievi gravemente lesivi sia della reputazione dell’arbitro, sig. Merciari, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso; - l’A.S.D. BO.CA CALCIO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dal sig. Zanerini. Preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato, ai sensi dell’art. 23 e 24 del C.G.S., per il patteggiamento delle sanzioni che indica : in mesi due di inibizione (anziché mesi 6 come sanzione base) e l’ammenda di € 250 (anziché € 750 come sanzione base) per il sig. ZANERINI STEFANO e in una ammenda di € 166 (anziché € 500 come sanzione base) per l’A.S.D. BO.CA CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte, con ordinanza per le parti non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere la inibizione per mesi due e l’ammenda di € 250 al sig. ZANERINI STEFANO e l’ammenda di € 166 all’A.S.D. BO.CA CALCIO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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