COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 19/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. RENZI GOFFREDO, già Presidente A.S.D. Marignano Calcio, ora A.C.D. Marignanese, e A.S.D. MARIGNANO CALIO, ora A.C.D. MARIGNANESE – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 19/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. RENZI GOFFREDO, già Presidente A.S.D. Marignano Calcio, ora A.C.D. Marignanese, e A.S.D. MARIGNANO CALIO, ora A.C.D. MARIGNANESE – camp. Promozione Con nota 11.7.2012 n. 235/993, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. RENZI GOFFREDO, già Presidente dell’A.S.D. Marignano Calcio, ora A.C.D. Marignanese, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, del C.G.S. e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. William Urbinelli, senza avere effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo, perché tesserato per altra società; - l’A.S.D. MARIGNANO CALCIO, ora A.C.D. MARIGNANESE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta, all’epoca dei fatti al suo Presidente, ed ai suoi tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, dello stesso codice. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. RENZI e l’A.C.D. MARIGNANESE hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui contestano integralmente il provvedimento di deferimento : 1) difformità tra la norma che si assume violata e l’esplicitazione della violazione nel dispositivo del deferimento in quanto viene erroneamente richiamato l’art.40, comma 3, delle N.O.I.F. invece del comma 4 dello stesso articolo; 2)difformità tra narrativa del deferimento e dispositivo del deferimento; 3) rispetto della normativa dettata in materia di tesseramento, avendo l’Ufficio Tesseramenti del C.R.E,R. ratificato e non archiviato il tesseramento.. Fanno inoltre presente che la Corte di Giustizia Federale, pronunciandosi sulla materia, ha deliberato che atti del genere possano essere firmati anche da un solo genitore. Chiede in via principale il rigetto del deferimento e, in subordine, l’irrogazione della sanzione prevista dal C.G.S., nel suo minimo edittale. .Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi tre del sig. RENZI GOFFREDO e l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. MARIGNANESE. La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, preliminarmente rileva una inesattezza da parte della Procura Federale, nell’indicare nel capo di incolpazione del sig. RENZI che il calc. Urbinelli sarebbe stato già tesserato per altra società, mentre il fatto contestato è la sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte di un solo genitore. Nel merito : - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - avuta presente la memoria depositata dalle parti; - ritenendo che non vi siano i presupposti per sanzionare il comportamento del sig. RENZI GOFFREDO perché la “vexata questio” della sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del minore è da tempo stata risolta dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 48 del 21.10.2009) nel senso che sia sufficiente la sottoscrizione da parte di un solo genitore, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione nell’interesse del minore medesimo, d e l i b e r a - di respingere il deferimento e di prosciogliere da ogni addebito il sig. RENZI GOFFREDO nonchè l’A.C.D. MARIGNANESE. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it