COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 19/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo FROG MILANO – LA SPEZIA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 19/09/2012 Delibera del Giudice Sportivo FROG MILANO - LA SPEZIA Dagli atti di gara risulta che la società Frog Milano durante la gara stessa ha fatto partecipare calciatori nati negli anni 92-93 oltre il numero consentito dal regolamento infatti ha schierato dall'inizio della gara ben cinque calciatori fuori quota in particolare: il nº 6 Vaccaro Alessandro nato il 20-9-1992; il nº 7 Nikolla Paolo nato il 18-9-1992 ;il nº 8 Aiolfi Filippo nato il 17-3-1993; il nº 9Laccetti Mattia nato il 30-9-1993 e dil nº 11 Esposito Manuel nato il 23-11-1992 ed ha altresì provveduto a schierare altri calciatori fuori quota mediante le sostituzioni. Va ricordato che con proprio C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/10lett. b) pag . 22 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, quanto segue: A/10 CAMPIONATO "JUNIORES" PROVINCIALE E DISTRETTUALE b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i i calciatori nati dal 1º gennaio 1994 in poi. e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 1992. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". Inoltre per quanto attiene le gare di coppa Regione ha stabilito quanto segue come da Cu nº 66 del 21-6-12 del CRL pag 3790: b. Impiego giovani calciatori E' obbligatorio l'impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ - 2^ categoria nella stagione sportiva 2012/2013. Per la 3^ cat. Under 18 e la 3^ cat. Under 21, Juniores Regionali B e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di età previsti per i campionati di competenza. Quindi effettivamente la gara si è svolta irregolarmente. Peraltro la società La Spezia Calcio ha inviato telegramma in data 12-9-12, ore 19,03, successivo fax in data 12-9-12, ore 19,30 ed infine raccomandata in data 13-9-21 ore 08,41 (uff milano 103) inoltrando reclamo in ordine allo svolgimento della gara. Si ricorda che sul Cu nº 11 del 30-8-12 del Crl punto 1.6 e seg.. è stata pubblicata disposizione in ordine alla: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di coppa Regione e coppa provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Come disposta dalla LND con proprio C U 44/A Lnd 22 8 12.". che recita: "Gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzione presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzione presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.".Il reclamo è quindi inammissibile. Pertanto il reclamo è inammissibile. Richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. PQM DELIBERA a) di comminare alla società Frog Milano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it