COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD PRO VIGEVANO SUARDESE Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 02.09.2012 tra ASD Pro Vigevano Suardese / Bustese C.U. n. 14 del CRL datato 06.09.2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società ASD PRO VIGEVANO SUARDESE Camp. Eccellenza Gir. A
Gara del 02.09.2012 tra ASD Pro Vigevano Suardese / Bustese
C.U. n. 14 del CRL datato 06.09.2012
La società ASD PRO VIGEVANO SUARDESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l'ammenda di euro 100,00 alla stessa società per mancanza durante la gara di medico o ambulanza.
La Commissione Disciplinare rilevato che ai sensi dell'art. 45 comma 3 del CGS non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari che prevedono l'ammenda inferiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. Rilevato che l'inosservanza di tale requisito costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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