COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società U.S. BREGNANESE Coppa Lombardia 1° Categoria Gir. 7 Gara del 26.08.2012 tra U.S. Bregnanese / Pro Novate C.U. n. 10 del CRL datato 29.08.2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società U.S. BREGNANESE Coppa Lombardia 1° Categoria Gir. 7 Gara del 26.08.2012 tra U.S. Bregnanese / Pro Novate C.U. n. 10 del CRL datato 29.08.2012 La società U.S. BREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore MARAZZI Davide sino al 03.10.2012 in quanto veniva espulso per aver colpito un avversario con un pugno ed averlo minacciato. Inoltre a fine gara rientrava sul terreno di gioco e, avvicinato un avversario, lo afferrava per il collo. La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini osserva che dal referto arbitrale emerge con tutta chiarezza che il calciatore MARAZZI Davide ha tenuto un comportamento violento ed offensivo nei confronti di un altro giocatore e che la decisione del GS merita conferma. Tutto quanto premesso RIGETTA il reclamo proposto e conferma la squalifica a carico del giocatore MARAZZI Davide sino al 03.10.2012. Dispone l'addebito della tassa se non ancora versata.
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