COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare VALLE LOMELLINA – CAVESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare VALLE LOMELLINA - CAVESE Dagli atti ufficiali di gara si rileva quanto di seguito: Al 9º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Morelli Roberto nº 7,della Società Valle Lomellina, per doppia ammonizione; Al 27º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Caruso Roberto nº4 della Società Valle Lomellina, perché offendeva e minacciava un un calciatore avversario; Al 32º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Suella Andrea nº 6 della Società Cavese, perché colpiva alla gamba con un calcio il calciatore Montalenti Michele della Società Valle Lomellina, il quale reagiva tanto che tra i due scoppiava una colluttazione: a questo punto intervenivano altri calciatori in particolare il calciatore Zohar Hamza della Società Cavese ed i calciatori Bertaia Ivano e Polis Michele della Società Valle Lomellina; tutti questi venivano espulsi per condotta violenta Pertanto il direttore di gara, avendo provveduto alle su indicate espulsioni, rilevava che la Società Valle Lomellina era rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito e previsto dalla regola nº3 del gioco del calcio e dalle decisioni IFAB relative a tale regola; pertanto e per tale motivo era, giustamente, costretto a sospendere la gara in via definitiva; Comportamenti quali quelli sopra riportati meritano perciò adeguata censura come prevista dall'art. 19 del Cgs. Le Società, ai sensi dell'articolo 4 del CGS sono oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e pertanto vanno adeguatamente sanzionate. P.Q.S. DELIBERA a) Di comminare alla Società Valle Lomellina la sanzione della perdita della gara confermando il risultato di 1-6 in quanto più favorevole b) Di comminare alle società Società Valle Lomellina e Cavese la sanzione dell'ammenda di € 100,00. in quanto oggettivamente responsabile dei fatti su indicati. c) Di squalificare il calciatore Morelli Roberto nº 7, della Società Valle Lomellina per i motivi a lui imputati, per 1 gara; d) Di squalificare il calciatore Caruso Roberto nº4 della Società Valle Lomellina per i motivi a lui imputati, per 1 gara; e) Di squalificare il calciatore Suella Andrea nº 6 della Società Cavese, per i motivi a lui imputati, per 3 gare; f) Di squalificare il calciatore Montalenti Michele della Società Valle Lomellina per i motivi a lui imputati, per 3 gare; g) Di squalificare il calciatore Zohar Hamza della Società Cavese peri motivi a lui imputati, per 3 gare; h) Di squalificare il calciatore Bertoia Ivano della Società Valle Lomellina per i motivi a lui imputati, per 3 gare; i) Di squalificare il calciatore Polis Michele della Società Valle Lomellina per i motivi a lui imputati, per 3 gare;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it